Come e quando deve essere nominato l’ RLS?
Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS.
L’art. 18 comma 1, lettera aa) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Fino ad ora le modalità per adempiere non erano state chiarite, tanto che era apparso sul sito dell’INAIL un invito a procrastinare la comunicazione fino alla definizione delle modalità di trasmissione del nominativo
Successivamente l’INAIL ha emanato un’apposita circolare, la n. 11 del 12 marzo 2009, inerente a “chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ed ha predisposto una procedura online (» vedi spiegazione guidata) accessibile dal sito dell’INAIL attraverso il “Punto Cliente”.
La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno;
Dal sito INAL si riporta che “Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire online si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione via fax al n. 800657657 utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal portale dell’INAIL.
Coloro che hanno provveduto alla comunicazione prima dell’emanazione della circolare n. 11 del 12 marzo 2009 devono ripetere la comunicazione stessa utilizzando il format predisposto e la relativa procedura online.
Ricordiamo che per la mancata comunicazione del nominativo dell’RLS è prevista una sanzioneamministrativa pecuniaria di euro 500. (art. 55 comma 4 lettera “o”)