Addetti antincendio in azienda, la formazione e l’aggiornamento


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Ogni azienda, indipendentemente dalla tipologia, dalla dimensione e dal livello di rischio, ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio incendio connessa ai propri ambienti di lavoro e alle attività svolte. L’esito della valutazione restituirà un valore che rappresenta il livello incendio, cioè la probabilità che questo possa svilupparsi nel contesto lavorativo, in relazione alla quantità di materiale combustibile presente e alle fonti di innesco, e alle conseguenze ipotizzabili per persone, materiali, edifici, ambiente e popolazione circostante. Il Datore di Lavoro dovrà quindi mettere in atto tutte le misure di prevenzione e di contenimento che ritiene adeguate ad evitare l’insorgenza di un incendio e a contenerlo se dovesse accadere.

La normativa di riferimento, il DM del 10 marzo 1998, con l’articolo 2 e con l’allegato I, pone i requisiti per la classificazione delle aziende in livello incendio basso, medio e alto: “Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello” e fornisce con la prima parte dell’ allegato IX, alcune prime indicazioni sulla classificazione in funzione del settore commerciale dell’azienda. Una delle principali misure di gestione che il Datore di Lavoro deve adottare è la designazione degli addetti alla gestione della prevenzione incendi, il cui numero varia in funzione della natura dell’azienda e del livello di rischio. “All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”.

Tale presupposto è richiamato e confermato dal testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro che con l’articolo 18, tra i doveri del Datore di Lavoro, individua come prioritario quello di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Successivamente il Datore di Lavoro è tenuto ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 e dall’articolo 7 del DM 10/3/98 “I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 7”. Contenuti minimi, modalità e durata dei corsi di formazione per addetti antincendio sono definiti nell’allegato IX, così come confermato del punto 7.3 dell’allegato VII “Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.” La durata dei corsi di base per addetti antincendio, stabilite dallo stesso allegato IX, dipendono dal livello di rischio che dispone una durata minima per il rischio basso di quattro ore, di otto ore per il medio e di dodici per l’alto, in questo caso anche con esercitazioni pratiche di spegnimento.

Tutto626 propone corsi di formazione e corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio appartenenti alle aziende a rischio basso. I corsi vengono erogati in modalità formazione partecipata per consentire ai corsisti l’interazione d’aula virtuale prevista dalla legge.

 


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