Documento Valutazione Rischi: Contenuti e Sanzioni d.lgs 81/08


L’art.  2 del d.lgs 81/08 definisce la valutazione rischi:

«valutazione dei rischi»:  valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro (come specificato all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.
Sintetizzando, il DVR è un documento:
• compartecipativo
• consultivo
• collaborativo
• dinamico

Infatti, il Testo Unico sulla Sicurezza ribadendo il modello partecipativo, collaborativo, nell’attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all’articolo 4, comma 6 del D.lgs. 626/94), con le Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi (articolo 29) comporta:
1. Collaborazione con RSPP e medico competente
2. Consultazione del RLS
3. Rielaborazione in occasione di modifiche significative o in relazione a evoluzione della tecnica o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (da qui, la Dinamicità del Documento Valutazione Rischi.)

Una volta elaborato, il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

È possibile l’autocertificazione per datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012.
Tuttavia, a parere di chi scrive, anche nel caso di autocertificazione, per dare atto di aver effettuato la valutazione dei rischi, è opportuno che il datore di lavori elabori un documento riportante l’esito della valutazione effettuata.

Le nuove procedure standardizzate saranno diverse a seconda dell’attività svolta e saranno elaborate dalla Commissione consultiva sulla base dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore e poi recepite in decreto interministeriale.
Una novità è la possibilità di usufruire del nuovo sistema standardizzato da parte delle imprese fino a 50 addetti; di queste, restano escluse dal sistema standardizzato tutte le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose:

• Aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
• Centrali termoelettriche;
• Impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
• Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
• Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
• Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
• Aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV.

Contenuti del Documento della Valutazione dei Rischi

La valutazione rischi, è un’operazione da praticare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
L’oggetto della valutazione deve riguardare, secondo le nuove norme, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

– quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004
– quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
– quelli connessi alle differenze di genere, all’età, la provenienza da altri Paesi

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere (art. 28 comma 2):
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La data certa costituisce sicuramente una novità introdotta dal Testo Unico. Inoltre, rispetto ai contenuti previsti dal D.Lgs. 626/94, sono stati aggiunti i punti dal d) al punto f), che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il “come” e il “chi fa cosa”).

Le Sanzioni

Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 (art 55 comma 1).

Per l’omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all’articolo 29, il datore di lavoro è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro (art. 55 comma 3).

Inoltre, la mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave (come specificato all’ALLEGATO I del Testo Unico), e, l’accertamento della reiterazione può comportare la “sospensione dell’attività imprenditoriale”.

Fonte: PuntoSicuro

 


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