La Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 21810/2010, ha riconosciuto la responsabilità penale degli amministratori di una ditta di autotrasporto, per aver costretto un conducente loro dipendente a turni massacranti, tali da provocare un pesante stress da lavoro correlato ed un conseguente crollo fisico.
Il fatto si riferisce ad un incidente provocato da un colpo di sonno dell’autista a seguito del quale era rimasto vittima il conducente di un’autovettura che sopraggiungeva.
La difesa del ricorrente, già riconosciuto colpevole nei primi due gradi di giudizio, si basava su una mera asserzione, per cui nel caso di specie ricorrerebbe una responsabilità penale “quasi oggettiva”;
cosa impossibile posto il principio cardine del diritto penale per cui la responsabilità penale è sempre personale, quindi non trasferibile ad altro soggetto.
Al più nel caso in questione potrebbe ravvisarsi una responsabilità, che potremmo definire, “organizzativa”, ovvero dovuta alla mancanza di organizzazione societaria e del lavoro, tale da far venir meno le condizioni minime di sicurezza lavorativa.
I giudici della Cassazione, nel caso di specie, hanno riscontrato il ricorrere del nesso eziologico tra incidente mortale e turnazione, tale da determinare la responsabilità penale per omicidio colposo degli amministratori della società.
Quindi il datore di lavoro è responsabile di omicidio colposo in quanto è presente il nesso causale tra l’evento, l’incidente mortale e la causa, i turni estenuanti cui il conducente era sottoposto, spesso 50 ore di seguito (come risulta agli atti depositati), a causa delle modalità di consegna del materiale, all’assenza del secondo conducente ed al rispetto dei tempi di percorso, in generale alla mancanza delle condizioni minime necessarie a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sintesi la Corte ha così motivato la propria decisione: “i soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perchè non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, creando così condizioni tali da rendere “prevedibile” il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente”.