Il Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, definisce la figura del medico competente e le sue mansioni. Secondo l’articolo 2, il medico competente è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di chi all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
La nomina del medico competente avviene per opera del datore di lavoro e può essere istituito in azienda o, per le aziende di piccole dimensioni, scelto a livello territoriale. È quindi la persona incaricata a svolgere le visite mediche in azienda, a emettere i certificati medici e ad intervenire in caso di infortunio. Gli obblighi vengono stabiliti dall’articolo 45. In particolare:
Il medico competente deve essere specializzato in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori ed è iscritto all’elenco dei medici competenti istituiti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
La sorveglianza sanitaria riguarda:
L’idoneità espressa dal medico competente può essere totale, parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. In caso di inidoneità espressa dal medico, il datore di lavoro è tenuto ad affidare al lavoratore una mansione meno rischiosa per la sua salute.