È stato pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014 relativo alle disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Ministro della Salute, sono state individuate le disposizioni inerenti i settori indicati.
Le disposizioni si applicano, nello specifico, “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività“. Il decreto si pone l’obiettivo di fornire specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei settori indicati e non si applica nel caso di:
- lavori che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio;
- lavori di montaggio e smontaggio di pedane fino ai 2 metri;
- lavori di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi e graticci;
- lavori di montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate.
Il decreto quindi è stato sottoscritto per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori ed è appliazione del Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08 e applicazione del Capo II del Titolo IV sempre del medesimo decreto.
L’articolo 5, nel dettaglio, definisce le manifestazioni fieristiche e fornisce una spiegazione dei termini quali gestore, organizzatore, espositore, allestitore, stand, spazio completamente allestito, quartiere fieristico, struttura allestitiva e tendostruttura.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la collaborazione del Ministero della Salute, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto ha il compito di monitorare l’applicazione di quanto previsto dallo stesso.