È entrata in vigore il 25 novembre scorso la Legge 30 ottobre 2014, n. 161, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis“.
Al CAPO III, Disposizioni in materia di lavoro e di politiche sociali, l’articolo 13 riporta le modifiche al Decreto Legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro. Nel dettaglio, si fa riferimento all’infrazione n. 2010/4227.
In particolare, al Dlgs 81/08 sono apportate modifiche all’articolo 28 e all’articolo 29.
Per quanto riguarda l’articolo 28, al comma 3-bis sono aggiunti i periodi: Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS ndr) . A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per quanto riguarda l’articolo 29, comma 3, sono aggiunti i periodi: Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.