È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 137, del 14 giugno 2016 il Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione e che disciplina le modalità di raccolta, smaltimento, distruzione di questi prodotti.
Sono esclusi dal campo di applicazione del provvedimento gli articoli pirotecnici destinati a essere utilizzati dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dai Vigili del fuoco; gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale; le capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 11 aprile 2011, n. 54; gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 2 gennaio 1997, n. 7 e le munizioni. Per quanto riguarda i residui inerti che si generano dopo l’utilizzo dei fuochi d’artificio si continua ad applicare la normativa dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs 152/2006.
L’articolo 2 del provvedimento elenca le definizioni più ricorrenti: “articolo pirotecnico per esigenze di soccorso”, “utilizzatore” , “rifiuti pirotecnici” e “residui inerti”. Negli articoli 3, 4 e 5 si definiscono rispettivamente gli obblighi degli utilizzatori, dei distributori e dei fabbricanti/importatori. In particolare, i primi hanno l’obbligo di restituzione degli articoli scaduti o in disuso e di conferire per lo smaltimento i residui in appositi contenitori messi a disposizione dal distributore presso il punto vendita.
Quest’ultimo ritira gratuitamente gli articoli in disuso, dando al servizio opportuna comunicazione e visibilità e predisponendo i contenitori conformi alla normativa per il conferimento dei residui. Il fabbricante e/o l’importatore invece ha l’obbligo di farsi carico del servizio di ritiro e trasporto dei residui presso impianto autorizzato.
L’articolo 6 disciplina le modalità di conservazione temporanea dei residui presso il distributore e quelle di prelievo da parte del fabbricante. Vengono definite le caratteristiche dei contenitori che devono essere protetti dalle intemperie, garantire la tutela dell’ambiente e non essere facilmente accessibili. Il prelievo deve avvenire almeno una volta ogni tre mesi o in alternativa quando si raggiungono 10 Kg di materiale (comunque almeno una volta all’anno); il deposito dei prodotti nei contenitori deve essere registrato da parte del distributore compilando il modulo allegato in calce al decreto.
L’articolo 7 definisce le modalità per il trasporto, che deve avvenire nel rispetto delle leggi vigenti sul trasporto delle merci pericolose e conformemente a quanto definito all’interno del D.Lgs 152/2006 articoli 193 e 212 e stabilisce i criteri per lo smaltimento mediante termodistruzione ai sensi dell’articolo 208 del precedente decreto.
L’articolo 8 definisce le disposizioni particolari per alcune tipologie specifiche di articoli, quali per esempio quelli utilizzati sui natanti e su autoveicoli.
Gli articoli 9 e 10 definiscono infine rispettivamente le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.
In calce al provvedimento c’è poi l’allegato grafico consistente nel “Modulo di annotazione degli articoli pirotecnici e dei rifiuti da pirotecnici raggruppati presso il deposito preliminare” da compilare e conservare a cura del distributore al momento della ricezione di un residuo.
Info: decreto 12 maggio 2016 n.101 GU n.137 del 14 giugno 2016