Le modalità di fruizione anche a distanza del Durc sono state introdotte dall’articolo 4 del Decreto Legge 34/2014 e quindi modificate ed ulteriormente semplificate dal decreto del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva).
Il recente decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale 245 del 19 ottobre 2016, introduce alcune ulteriori semplificazioni e chiarimenti, definiti dalla circolare n. 33 del 02 novembre indirizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle direzioni territoriali per le attività ispettive. Circolare rivolta a esplicitare la modifica di due articoli del decreto del 30/01/2015. Articolo 2 e articolo 5.
Il comma 1 dell’articolo 2 (Verifica di regolarità contributiva), riguarda l’estensione degli obblighi di trasmissione del DURC, e quindi l’applicabilità della normativa di riferimento, a tutte le imprese che adottano per il proprio personale il contratto collettivo nazionale dell’edilizia, per le quali sussiste l’obbligo di registrazione presso le casse edili di riferimento ed il versamento dei relativi contributi.
I commi 2 e 3 dell’articolo 5 (Procedure concorsuali) riguardano rispettivamente le imprese che hanno dichiarato fallimento e quelle in regime di amministrazione straordinaria.