Sul Datore di Lavoro di una azienda “committente” ricadono alcuni obblighi anche in relazione all’assegnazione di lavori in appalto ad aziende terze.
Tali obblighi sono essenzialmente riconducibili alla verifica del fatto che l’azienda terza sia in possesso dei requisiti necessari per poter ricevere l’appalto, con particolare riferimento alle prescrizioni sulla sicurezza ed agli adempimenti contributivi che ne certifichino la conformità nei confronti degli enti responsabili degli accertamenti assicurativi, sanitari e pensionistici.
La verifica dei requisiti deve essere eseguita preventivamente e può essere causa, in caso di esito negativo, di eventuale annullamento del contratto di appalto stesso; il Datore di Lavoro committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, effettua gli accertamenti obbligatori mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, l’acquisizione che attesti la regolarità dei versamenti contributivi in corso di validità (DURC, che dal primo luglio 2015, può essere anche verificato direttamente accedendo alla piattaforma on line del portale INAIL inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta), e l’acquisizione di una autocertificazione rilasciata da parte del titolare dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
In proposito è facoltà del datore di lavoro committente richiedere documentazione e attestati probanti il possesso di tale idoneità.
È importante sottolineare come sia frequente che nel contesto di un appalto possano coesistere più aziende che collaborano alla realizzazione, per esempio, di una opera finale in cui ognuna di queste contribuisce per la sua parte, avendo tuttavia figure di riferimento proprie. In casi come questo viene quindi riconosciuta la possibilità che esistano all’interno di un unico contratto di appalto, anche più di un “Datore di Lavoro” , che si assumono ognuno le proprie responsabilità per quanto di loro competenza e quindi cooperando all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione e coordinando gli interventi al fine di tutelare i lavoratori alle proprie dipendenze, e comunque all’interno dell’area di lavoro, dai rischi connessi alle proprie attività.
Sicurezza lavoro appalto
Il Coordinamento delle misure di sicurezza in contesti così complessi è demandato al Datore di Lavoro committente, mediante l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); un documento che va elaborato in fase contrattuale e che deve includere la valutazione di tutti i possibili rischi interferenziali apportati dai diversi attori, nonché le misure preventive e protettive da adottare.
Una importante semplificazione introdotta dal “decreto del fare” d.lgs 69/2013, riguarda l’esenzione dalla redazione del DUVRI nel caso particolare di lavori in appalto “di durata inferiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari. Questa modifica del comma 3-bis dell’art.26 del D.Lgs.81/2008, già introdotta in precedenza dal D.Lgs.106/2009 ha di fatto esteso la durata dei lavori in appalto (precedentemente era di 2 giorni) entro la quale prevedere l’esenzione dalla redazione del DUVRI, salvo che gli stessi lavori non comportino la presenza di una delle tipologie di rischio elencate e non si riferiscano ad attività puramente di tipo intellettuale per le quali vige l’esenzione della redazione del DUVRI.
DUVRI sicurezza
Il DUVRI quindi è un documento complesso, che nasce dal coordinamento tra tutti i datori di Lavoro delle imprese coinvolte, deve contenere l’indicazione dei nominativi delle figure di riferimento, della durata del contratto e delle modalità di gestione delle eventuali emergenze, incluse quelle previste dal piano di emergenza. Il Datore di Lavoro della Committenza trasferisce quindi il documento, integrato con l’indicazione dei rischi da interferenza, agli attori coinvolti nel contratto di appalto affinché le misure in esso descritte siano adeguatamente condivise e comprese.