Il Datore di Lavoro che assume direttamente l’incarico di RSPP (art 34)


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L’obbligo di nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è uno degli oneri che il Datore di Lavoro non può delegare ad un dirigente per la sicurezza, unitamente a quello dell’elaborazione dei Rischi presenti nell’azienda; l’unico caso che costituisce una eccezione di carattere esimente, è quello contemplato dall’articolo 34 che prevede che, rispettate alcune condizioni, il Datore di lavoro stesso assuma l’incarico e le funzioni di RSPP, dandone preventivamente comunicazione alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

In tale ipotesi, per ovvie ragioni, non è necessaria una nomina formale, ma, fatte salve le precedenti comunicazioni, è comunque doveroso annotare l’assunzione di incarico all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, richiamando i termini di legge ed i requisiti che consentono l’applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 34.

Le situazioni in cui è possibile usufruire di tale istituto sono elencate nell’allegato 2 del Testo unico e riconducibili quindi alle sole seguenti realtà:

  • Aziende agricole, zootecniche, artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori, con l’esclusione delle centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Tutte le altre aziende fino a 200 lavoratori

Accordo Stato Regioni

Per poter ricoprire l’incarico diretto il Datore di Lavoro dovrà comunque frequentare i corsi di formazione previsti dall’ accordo Stato Regioni del luglio 2016, che prevede un percorso rivolto ad acquisire le conoscenze tecniche ed i requisiti necessari alla corretta elaborazione delle misure di prevenzione e protezione ed alla identificazione dei rischi presenti all’interno dell’azienda; la formazione è calibrata sull’ipotesi di rischio aziendale in funzione del settore merceologico di appartenenza, ma deve essere valutata anche in relazione ai reali rischi presenti in azienda, per consentire al datore di Lavoro di esercitare il ruolo fattivamente e non solo dal punto di vista formale.

Risulta infatti frequente la situazione in cui il datore di lavoro, nella presunta ottica di ottimizzare i costi, decide di ricoprire l’incarico solo formalmente, ma di fatto l’esercizio delle funzioni del coordinamento del servizio di prevenzione e protezione risulta scoperto; è importante in questo senso sensibilizzare le aziende ad una più attenta verifica dei ruoli e delle funzioni aziendali, che assumono significato se finalizzate a garantire sia la produttività economica che, soprattutto, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Corso RSPP

In proposito già la legislazione era intervenuta definendo nel dettaglio i contenuti previsti dai corsi di formazione rivolti al datore di Lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP, con il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997 (“Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”) che all’articolo 3 disciplina il quadro degli argomenti minimi da inserire all’interno del piano formativo come segue:

  1. il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
  2. gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
  3. la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
  4. i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
  5. gli appalti, lavoro autonomo e gli aspetti della sicurezza;
  6. la valutazione dei rischi;
  7. i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
  8. i dispositivi di protezione individuale;
  9. la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
  10. la prevenzione sanitaria;
  11. l’informazione e la formazione dei lavoratori.

Lo stesso articolo prevede inoltre che, frequentati i necessari corsi di formazione specifica, in relazione al livello di rischio aziendale come definito nello stesso DVR, il datore di Lavoro possa ricoprire anche gli incarichi di addetto alla gestione delle emergenze antincendio e di primo soccorso.

 


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