L’importanza e la complessità del tema della formazione ed informazione dei lavoratori e dei soggetti che operano all’interno di una azienda, non limitatamente quindi ai soli lavoratori ma a tutte le funzioni coinvolte nel sistema di prevenzione protezione, sono al centro da molti anni dei presupposti che rivalutano il concetto stesso di prevenzione, intesa come l’adozione di tutte le misure necessarie e obbligatorie finalizzate a ridurre le probabilità che una situazione di percolo esprima il proprio potenziale di danno.
In questa ottica si sviluppa il percorso normativo degli ultimi anni, che attribuisce un ruolo critico e fondamentale alla formazione e all’informazione, rivisitato in diverse occasioni in relazione all’evoluzione del contesto lavorativo, sociale e del panorama emergente dei rischi di nuova generazione.
Occorre quindi distinguere, in prima battuta, cosa si intende per “formazione” e cosa per” informazione”, due termini che vengono spesso confusi e nei confronti dei quali non sempre è chiara la differenza tra i diversi obblighi correlati.
Informazione art 36 dlgs 81/08
Viene generalmente intesa come la trasmissione di conoscenze da un soggetto ad un altro, che non necessariamente implica una verifica dell’avvenuta trasmissione e che può essere anche erogata in forma scritta o documentale (ne fanno parte la segnaletica, la trasmissione di procedure e le disposizioni inviate a messo posta elettronica). Il D. Lgs 81/2008 definisce l’informazione come il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”, e ne stabilisce i contenuti minimi obbligatori che devono riguardare:
- i rischi specifici per la salute e sicurezza sul lavoro;
- le derivanti misure e disposizioni aziendali per eliminarli, ridurli o contenerli;
- le procedure di primo soccorso, antincendio, e di emergenza in generale ed i nominativi degli addetti alla gestione;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il presupposto fattuale affinché l’informazione risulti efficace è comunque che vi sia una “formazione sull’informazione”, che illustri il significato ed il senso di quanto trasmesso, e che vi sia una convenzione che la renda univoca e standardizzata.
Formazione
Il Testo Unico definisce la formazione come il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori […] competenze finalizzate allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”, attribuendo quindi un significato complesso ed articolato, che non si limita al mero trasferimento di informazioni, ma che si articola su un percorso finalizzato al raggiungimento di più obiettivi condivisi ed all’acquisizione di competenze rivolte a creare una sorta di riconosciuta professionalità, nell’ambito della consapevolezza dei rischi.
In particolare gli adempienti obbligatori che riguardano la formazione, previsti dall’art. 37 del D.Lgs 81/08, possono essere ricondotti a quattro specifiche aree tematiche:
- Formazione di base: è rivolta a tutti i lavoratori, ed è contestualizzata in base ai rischi delle diverse mansioni, deve essere erogata all’atto di assunzione, periodicamente rinnovata e riproposta al cambio di mansione se la nuova mansione espone a rischi differenti rispetto alla precedente.
- Formazione speciale delle figure di sistema: è rivolta a creare competenze nei soggetti incaricati dall’azienda di ricoprire un ruolo specifico nel sistema di prevenzione e protezione: dirigente, preposto, responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione, addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione, addetti al primo soccorso, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Formazione rischi specifici: è rivolta a garantire la formazione su rischi specifici rispetto ai quali sono esposti i lavoratori adibiti a mansioni particolari, (lavoro in quota, lavoro in spazi confinati, esposizione a sostanze chimiche pericolose, ad agenti biologici…).
- Formazione macchine e attrezzature: è rivolta ai lavoratori che devono condurre macchine particolari (ad esempio movimento terra, gru, piattaforme di lavoro elevabili, etc.), in questo caso la parte relativa all’addestramento può essere garantita anche da un collega più esperto che ne abbia le certificate competenze.