Con la Legge n. 163 del 25 ottobre 2017 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06 novembre 2017, il Governo provvede a ratificare, attraverso l’emissione di specifici decreti, una serie di misure comunitarie volute dal Parlamento Europeo tra la fine del 2015 ed il 2017.
La legge di delegazione riguarda ventinove direttive e il termine per il loro recepimento è di norma stabilito in dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento di delega, salvo alcune eccezioni dettagliate nell’allegato 1 del provvedimento stesso.
Le direttive da recepire incluse nella nuova Legge di delegazione possono essere così di seguito riassunte:
- Entro due anni dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento il governo dovrà identificare delle misure rivolte ad elaborare sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi disciplinati dalle direttive e quindi dei decreti di futura emissione, regolamenti dal provvedimento stesso, che entreranno in vigore in Italia nei prossimi mesi.
- Dispositivi di Protezione Individuale: in recepimento della direttiva (UE) 2016/425 del Parlamento europeo del 9 marzo 2016, si dovranno adottare uno o più decreti che regolamentino e standardizzino la classificazione la distribuzione e i criteri di certificazione dei Dispositivi di Protezione individuale.
- Ambiente: il Governo dovrà adottare quanto previsto dal Reg. UE 2016/426 del Parlamento europeo sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, con particolare riferimento all’armonizzazione dei criteri per l’individuazione degli organismi preposti alle verifiche ed ai controlli, ed all’individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato.
- Investimenti assicurativi: in conformità a quanto previsto dalla della direttiva (UE) 2016/97, si dovranno adottare provvedimenti rivolti ad assicurare la legittimità dei prodotti assicurativi, anche in relazione all’efficacia del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e sugli intermediari di processo istituendo un Registro Unico Europeo.
- Marchi di impresa: conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, si dovranno adottare decreti rivolti alla unificazione dei Marchi di impresa, adeguandosi alle disposizioni del codice della proprietà industriale e uniformando i criteri per valutare quando e se un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato non conforme o decaduto.
- Unificazione dei brevetti: facendo seguito a quanto stabilito dal Parlamento Europeo nella seduta del 19 febbraio 2013, in relazione alle disposizioni dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge n. 241 del 3 novembre 2016, si dovranno adottare provvedimenti rivolti a all’attuazione della collaborazione internazionale rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
- Abusi di mercato: entro sei mesi si dovranno adottare le misure previste dal regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di regolamentazione dei mercati per evitare gli abusi di mercato nelle compravendite finanziarie in particolare per la tutela dell’integrità dei mercati finanziari.
- Economia: il Regolamento Europeo 2016/1011 prevede di uniformare i criteri per l’individuazione degli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.
- Privacy: diverse le direttive che regolamentano la disciplina della protezione dei dati sulla Privacy, e che tendono ad armonizzare le disposizioni internazionali anche in relazione al trasferimento dei dati all’estero ed alla gestione uniformata da parte dei titolari e dei responsabili, in particolare secondo quando previsto dalla direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento UE del regolamento (UE) 2016/679.