La rappresentanza dei lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è un obbligo per le aziende ed è esercitata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che viene eletto o nominato da parte dei lavoratori con le modalità illustrate negli articoli dal 47 al 49 del D.Lgs 81/2008.
RLS nomina
Ove esistano dei presidi interni alle aziende di rappresentanza sindacale, per le imprese che occupano più di 15 lavoratori, il RLS è nominato all’interno di tali rappresentanze già costituite, anche se le competenze e le risorse dedicate agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori devono essere tenute distinte dalle azioni di rappresentanza sindacale per gli aspetti generali e contrattuali.
Nelle aziende con meno di 15 lavoratori o comunque nelle aziende ove non siano presenti rappresentanze sindacali, il RLS viene letto o nominato da parte dei lavoratori all’interno di questi, con la sola clausola che il rappresentante dei lavoratori non può essere il Datore di Lavoro o il dirigente, e che il ruolo è incompatibile con quello del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’incarico a svolgere le funzioni definite nell’articolo 50, è conferito su base volontaria ed in nessun caso può essere veicolato da parte del Datore di Lavoro. Nell’ipotesi in cui non vi fossero candidature da parte dei lavoratori, è possibile ricorrere come previsto dall’articolo 48, a un Rappresentante dei Lavoratori Territoriale, che esercita le medesime funzioni di un RLS interno, accedendo ai locali ove si svolgono le attività aziendali.
La sostenibilità del RLST è garantita dalla partecipazione dell’azienda ad un fondo a sostegno della piccola e media impresa, costituito presso l’INAIL ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, presso cui le aziende versano una quota associativa in ragione del numero di dipendenti che devono essere rappresentati e della natura stessa dell’attività aziendale.
Il numero minimo dei RLS presenti in ogni azienda o sito produttivo, è stabilito nella seguente misura:
- almeno un rappresentante nelle aziende unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;
- almeno tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- almeno sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori, con la possibilità per queste aziende, di aumentare la quota se la contrattazione collettiva lo prevede.
Compiti e doveri
Le disposizioni relative alla funzione dell’RLS, come disciplinato dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/08, prevedono che debba avere il tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, senza che vi sia una trattenuta sulla retribuzione, e si orientano sulle seguenti attribuzioni:
- Deve poter accedere a tutti i luoghi di lavoro;
- viene consultato preventivamente da parte del Datore di Lavoro sulla congruità della valutazione dei rischi e sulla natura delle misure di prevenzione e protezione adottate;
- viene consultato in merito alla designazione del RSPP, degli addetti alla gestione delle emergenze ed alla nomina del Medico Competente;
- viene consultato sui programmi di formazione;
- viene coinvolto nelle eventuali ispezioni condotte dagli organismi di vigilanza e viene messo a conoscenza degli esiti e degli eventuali provvedimenti risultanti da queste ultime;
- partecipa alla riunione periodica annuale della sicurezza;
- può fare ricorso alle autorità nel caso lo ritenga opportuno pe rimigliorare i livelli di salute e sicurezza.
In generale, quindi, la figura ed il ruolo dell’RLS rappresenta all’interno delle aziende un meccanismo di rappresentanza e tutela dei lavoratori, ma anche un valido contributo al miglioramento continuo dei processi di sicurezza, che in ragione dell’esperienza e delle competenze acquisiti esprime opinioni e collabora con il sistema di prevenzione e protezione nell’attuazione di azioni costruttive, rivolte a garantire nel tempo livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.