Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) costituisce parte integrante di un contratto di appalto e la sua assenza comporta l’annullamento del titolo abilitativo all’esercizio in cantiere dell’impresa responsabile dei lavori e del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, soggetto responsabile della redazione del piano.
Il PSC, definito nell’articolo 100 del D. Lgs 81/2008, è finalizzato a fornire l’indicazione delle misure, raccolte dai diversi Piani Operativi di Sicurezza (POS), rivolte a garantire adeguati livelli di salute e sicurezza in cantiere e tiene conto dei rischi da interferenza e delle eventuali fasi di criticità individuabili attraverso l’analisi della relazione tecnica delle opere di cantiere.
Il committente, o il responsabile dei lavori, una volta assolto l’obbligo di redazione del PSC, ne trasmette i contenuti a tutte le imprese coinvolte nella gara di appalto, pubblica o privata.
Con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto all’inizio delle attività, le imprese esecutrici hanno l’obbligo di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese coinvolte, i contenuti del PSC. La mancata condivisione del PSC con le rappresentanze dei lavoratori, può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972 euro.
IL PSC deve essere considerato come un documento dinamico e deve dare l’opportunità ai diversi soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione, di apportare modifiche e suggerimenti rivolti a migliorare i livelli di sicurezza del cantiere, nell’ottica di sviluppare interazioni e promuovere il coordinamento già in fase preliminare all’avvio delle attività cantieristiche.
D.lgs 81/08
Il piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere redatto tenendo in considerazione i contenuti minimi previsti dal punto 2.1 e 2.2 dell’allegato XV del Testo Unico Sicurezza.
Tali contenuti sono elaborati in relazione alle specifiche esigenze previste per l’area di cantiere, per l’organizzazione e per le lavorazioni da eseguire. Per ognuna di queste aree il PSC deve contenere l’analisi dei rischi con l’indicazione delle scelte procedurali, organizzative e progettuali; le misure preventive e protettive da adottare per eliminare o ridurre i rischi, e le misure di coordinamento finalizzate a promuovere l’interazione tra le imprese coinvolte.
In relazione allo sviluppo delle misure di coordinamento, il coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di analizzare i rischi da interferenza attribuibili alle lavorazioni contestuali e non, previste nell’ambito del cantiere, con l’indicazione del cronoprogramma dei lavori.
Le misure organizzative dovrebbero prevedere la possibilità di distribuire nel tempo le diverse attività che potrebbero generare rischi da interferenza, evitando se possibile la presenza contestuale di fattori di rischio che presentano particolari criticità. Nell’ipotesi in cui tale misura non sia tecnicamente attuabile, devono essere adottate le necessarie misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, rivolti a ridurre al minimo tali rischi, con verifiche periodiche della situazione potenzialmente interferenziale.
Le indicazioni di carattere generale che devono essere contenute all’interno del PSC, fanno riferimento all’identificazione della natura dell’opera prevista dal cantiere, e devono includere la descrizione del contesto in cui è collocato. Devono inoltre essere identificati nominalmente i soggetti incaricati di attuare le misure contenute nel piano e di tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche di cantiere rivolte a garantire le misure prestazionali e documentali di sicurezza.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 104, che introduce la possibilità di adottare modelli semplificati per la redazione dei documenti di cantiere, con il decreto del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014), sono stati diffusi i modelli semplificati per l’elaborazione del POS, del PSC e del Fascicolo d’opera.