Nuovo interpello salute e sicurezza sul lavoro n. 03/2018


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Sul portale del Ministero, alla sezione interpelli, è stato reso noto il parere della Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza in merito a una richiesta formulata da parte del Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (Diccap) relativamente all’adozione delle misure di sicurezza da parte degli agenti della polizia locale, in relazione a situazioni di vigilanza e interventi presso campi nomadi.

Il richiedente domanda alla Commissione costituta con l’articolo 12 del Testo Unico, di formulare un parere sull’applicabilità delle norme di prevenzione e protezione alle forze dell’ordine, coerentemente con quanto definito nel campo di applicazione stesso del decreto 81/2008 e con le eccezioni individuate dal coma 2 dell’articolo 3 proprio relative all’inquadramento delle Forze dell’Ordine.

In proposito il Testo Unico precisa infatti che “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica […] le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato alle peculiarità organizzative”.

Il secondo quesito portato all’attenzione della Commissione riguarda l’applicabilità della definizione di “luogo di lavoro” ai sensi dell’articolo 62 rispetto “alle postazioni mobili o soggette a cambiamento, e in particolare i luoghi succitati dei roghi” e di conseguenza al derivante obbligo di adottare tutte le misure previste dall’allegato IV relative agli adempimenti di sicurezza, protezione e prevenzione degli operatori addetti alle attività di vigilanza.

Nel rispondere la Commissione richiama innanzitutto alle citate modalità ed esigenze che possono essere connesse all’esercizio della vigilanza condotto dalle Forze Armate, così come previsto dallo stesso comma 2 dell’articolo 3 che già introduce la deroga all’applicazione delle misure di sicurezza, in considerazione “delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

In proposito il richiamato articolo 3 della legge di riferimento per la polizia municipale (legge n. 65 del 7 marzo 1986) dispone e promuove la cooperazione tra le Forze di Polizia dello Stato e le Polizie Municipali, su autorizzazione del sindaco, in occasione di specifiche operazioni, individuando le funzioni attribuite agli agenti della polizia locale in: “a) funzioni di polizia giudiziaria […] b) servizio di polizia stradale […] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza … A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza …”.

Richiamando quindi la definizione stessa di luogo di lavoro “luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro” (art. 62), la Commissione Consultiva ne conferma la necessaria conformità rispetto ai requisiti previsti dall’allegato IV.

In considerazione di tale premessa, anche le forze della Polizia Municipale, impegnate in attività di vigilanza presso campi nomadi, devono predisporre le misure di sicurezza ritenute necessarie e applicabili, in relazione alla particolarità del luogo di lavoro e alla natura peculiare dell’attività svolta.

In merito alla presentazione di una specifico Documento di Valutazione dei Rischi, allegato all’interpello e nel caso oggetto della richiesta elaborato da parte della Polizia Locale di Vibo Valentia, la Commissione sottolinea che non rientra nella sua natura e nelle sue funzioni la convalida di specifici documenti, ma che a livello generale un DVR deve sempre tenere conto delle specifiche situazioni connesse al luogo di lavoro e alle operazioni svolte.

 


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