Il Testo unico sulla sicurezza è stato aggiornato alla versione datata luglio 2018: interpelli della Commissione Permanente, adeguamento Istat delle sanzioni amministrative e nuovi elenchi dei soggetti autorizzati alle verifiche periodiche e sicurezza ferroviaria.
Nella revisione del Testo Unico della sicurezza, che giunge a pochi mesi di distanza dall’ultima edizione datata maggio 2018, viene dato spazio al regolamento che disciplina la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, conformemente a quanto previsto dal decreto attuativo della legge n. 191 del 26 aprile 1974 (ora integrata nel Testo unico), coordinata con il decreto del Presidente Repubblica n. 469 del 1° giugno 1979.
Il decreto di legge 191 disciplina tutte le disposizioni relative alla messa in sicurezza, alla progettazione e della realizzazione degli impianti a servizio delle linee ferroviarie e costituisce, ad oggi, il punto di riferimento normativo relativo alla “prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali nonché nelle attività proprie dell’esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” [art 1 campo di applicazione].
Entrano quini nel testo del Decreto 81/2008 anche gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con le relative risposte rilasciate dalla Commissione Consultiva Permanente: n.3/2018; 4/2018; 5/2018.
Integratala circolare n. 10 del 28/05/2018, che ai sensi dell’art. 131, comma 5, rinnova le autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi; il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 che dispone il diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.
Inserite infine le recenti disposizioni emesse dall’Ispettorato del Lavoro che, su mandato del Ministero del Lavoro, disciplina la misura degli aumenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza della variazione degli indici Istat e come previsto dal comma 4-bis dell’articolo 306, con le successive indicazioni operative per il personale impegnato nelle attività di vigilanza.
Info: Testo Unico sicurezza sul lavoro luglio 2018