Attestato per addetto primo soccorso

CORSO PRIMO SOCCORSO
Descrizione:
Corso online di formazione addetto primo soccorso.
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.
Programma:

  • Allertare il sistema di soccorso;
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria;
  • Primo intervento;
  • Studio dei rischi derivanti dal proprio settore lavorativo di riferimento;
  • Studio dei traumi che possono derivare dall’attività lavorativa;
  • Studio delle patologie legate all’attività lavorativa;
  • Intervento pratico.
Normativa: D. Lgs. 81/08

 

 

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    PRIMO SOCCORSO:


    Il primo soccorso è disciplinato dall’art. 45. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

    Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, designati in relazione alla natura della attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

    Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale (decreto 15 luglio 2003, n. 388)

    Classificazione delle aziende

    Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A:

    1-Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art.2 del d.lvo n. 334/ 99 (lavorazioni di sostanze pericolose), centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

    2- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ogni anno.
    Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

    3- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

    Gruppo B:

    Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

    Gruppo C:

    Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

    Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all’ASL competente sul territorio in cui si svolge l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

    Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.

    Organizzazione del primo soccorso

    Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto 388, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;

    b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata dall’allegato 2 del decreto 388, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;

    b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

    Gli addetti al pronto soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

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