Attestato RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale)

CORSO FORMAZIONE RLST
Descrizione:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) di cui all’articolo 47 comma 3 D.lgs.81/08 esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.L’RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/08.
Programma:

  • La figura dell’RLS;
  • gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori, identificazione e valutazione dei fattori di rischio nel luogo di lavoro, ecc;
  • gestione delle emergenze e nozioni sul primo soccorso;
  • nozioni sulla prevenzione degli incendi.
Normativa: D. Lgs. 81/08

 

 

 

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    RLST:


    Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni.

    L'RLST svolge funzioni di vigilanza e di controllo:

    Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
    E' consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
    Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
    Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
    Partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
    Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. .

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