Il Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il citato decreto stabilisce l’obbligo di aggiornamento, con cadenza triennale, per il formatore-docente.
Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (marzo 2014) per docenti in possesso della qualifica in tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualifica per tutti gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da applicare alternativamente attraverso:
- la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. . Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
-
- Le tecniche di comunicazione;
- informazione, formazione ed addestramento dei soggetti previsti nel D.Lgs 81;
- la consultazione e la partecipazione dei vari soggetti del sistema prevenzione e protezione;
- le relazioni tra i soggetti interni ed esterni all’azienda operanti nel sistema di prevenzione e protezione;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- corso privacy.