Aggiornamento documento di valutazione dei rischi

Perché aggiornare il DVR?

Ricordiamo che il datore di lavoro ha obbligo indelegabile di redigere il documento di valutazione dei rischi aziendale ai sensi dell’arti. 17 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. valutando tutte le fonti di pericolo presenti in azienda, i rischi associati e la relativa entità nonché le misure di prevenzione e protezione da applicare per ridurre i rischi

Una recente sentenza di Cassazione, in tema di prevenzione infortuni, ha ribadito l’obbligo del datore di lavoro di redigere e sottoporre a periodico aggiornamento il DVR verificando l’efficacia delle procedure di sicurezza stabilite e dando specifiche istruzioni operative agli addetti nonché fornirli di tutti gli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione necessari.

È quindi di fondamentale importanza ricordare che il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento dinamico, che costituisce parte integrante dell’azienda seguendone l’evoluzione ed i cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnici, con l’obiettivo di monitorare periodicamente e tempestivamente l’insorgenza (o la scomparsa) di eventuali rischi per i lavoratori, nonché le relative misure preventive e protettive.

Quando occorre Aggiornare il DVR?

In caso di costituzione di nuova impresa il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto (convenzionalmente ogni tre anni), e comunque ogni volta intervengano i seguenti cambiamenti:

  • Significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
  • In caso di importanti infortuni o malattie professionali;
  • Se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
  • In caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
  • In caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.

Viene invece considerata una modifica lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.

Figure coinvolte nella stesura del DVR

Il Datore di Lavoro si avvale, nell’elaborazione del Documento, di figure di consulenza, prima tra tutte quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), che oltre ad affiancarlo nella fase di valutazione, contribuisce significativamente a finalizzare le misure preventive e protettive anche in considerazione d dell’evoluzione tecnica e dei nuovi prodotti disponibili sul mercato, e collabora nella stesura del programma di miglioramento.
Nei casi in cui la legge preveda il protocollo di sorveglianza sanitaria, e dunque la presenza del Medico Competente, il documento deve essere elaborato in collaborazione con quest’ultimo, per quanto attiene gli ambiti di competenza specifica.
Infine una copia del DVR va tempestivamente consegnata al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), che ne prende visione e deve essere consultato anche preventivamente in riferimento al contenuto della valutazione dei rischi, come da art 50 comma 1b) e comma 5, del Testo Unico.

 

La Data certa

Il DVR dovrà avere una certificazione della data di elaborazione o di revisione, come da art.28 comma 2, che può essere apposta mediante timbro postale o, più semplicemente, facendolo firmare e datare dal datore di lavoro, dall’RSPP e/o dal Rappresentante dei Lavoratori
Lo scopo dell’apposizione della data certa è quello di dimostrare di aver effettuato la valutazione (o la rielaborazione della stessa) antecedentemente al verificarsi di un eventuale infortunio o prima di una ispezione da parte degli enti preposti.

Prezzo Aggiornamento DVR 150,00€ (Iva esclusa)

documento valutazione rischi

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