CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO | |
Descrizione: Formazione partecipata per l’addetto antincendio ai sensi del D.Lgs n.81/2008.L’art. 18, comma 1, lettera b) e l’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.81/2008 impongono al Datore di Lavoro di designare “preventivamente” i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. |
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Programma:
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Normativa: | D. Lgs. 81/08 |
Attestato per addetto antincendio rischio BASSO
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Gestione delle emergenze:incendio, primo soccorso ed evacuazione dei lavoratori:
La normativa di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori (D.lgs 81/08) considera le “emergenze”
come possibili fonti di danno, quindi, pericoli per
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le misure di emergenza da attuare in caso di:
-- primo soccorso,
-- lotta antincendio,
-- evacuazione dei lavoratori e
-- gestione del pericolo grave e immediato,
costituiscono “atti di prevenzione” ai sensi dell’art. 15
lettera “u”.
L’art. 18, obblighi del datore di lavoro e del dirigente,
recita:
il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
……..
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
……..
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa (piano di emergenza);
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
………
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura della
attività svolta, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti;
L’art. 36 dispone che ciascun lavoratore deve ricevere
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 45 primo soccorso e 46
prevenzione incendi ;
Mentre l’art. 37, formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, prevede che i lavoratori incaricati
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico.
Disposizioni generali
Le disposizioni generali nella gestione delle emergenze
sono definite nell’art. 43.
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo
18, comma 1, lettera b) (prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione delle
emergenze);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti
e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non può essere evitato, possano
cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone
e nella impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto
delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione
fissi, manuali o automatici, individuati in relazione
alla valutazione dei rischi.
Ai fini delle designazioni dei lavoratori per la gestione
delle emergenze il datore di lavoro tiene conto delle
dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici della
azienda o della unità produttiva secondo i criteri
previsti nei Decreti di cui all’articolo 46 (prevenzione
incendi).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente
e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle
dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità
produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato
e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato
e nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione,
a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Emergenze
L’emergenza si può definire come una condizione critica
che si manifesta in conseguenza di un evento calamitoso
inatteso che mette a rischio l’incolumità delle persone e
la integrità dei luoghi, delle strutture, delle attrezzature
e degli impianti.
Gli eventi che possono generare una situazione di
emergenza sono molteplici tra i quali i più comuni
sono:
-- incidenti che coinvolgono persone,
-- infortuni o malore,
-- incendio,
-- guasto elettrico,
-- fuga di gas,
-- formazione di nube tossica,
-- versamento di sostanze tossiche e/o nocive,
-- allagamento e/o alluvione,
-- terremoto,
-- azione criminosa.
Il Datore di Lavoro per la gestione delle situazioni di
emergenza adotta, come già detto nelle misure generali
di tutela, quelle previste dall’articolo 43:
Inoltre deve predisporre un “piano di emergenza”:
documento che consenta la migliore gestione possibile
degli scenari incidentali ipotizzati