AGGIORNAMENTO CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI | |
Descrizione: Per i Preposti si prevede un corso di aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. |
|
Programma:
|
|
Normativa: | D. Lgs. 81/08 |
|
Attestato di aggiornamento per Preposti
Hai bisogno di aiuto? Compila il form qui in basso.
Obblighi del preposto (Art 19)
Il preposto lo si può definire come "sentinella o vigile"
per la sicurezza del lavoro in tutte le imprese.
L'organizzazione di molte aziende, anche di piccole
dimensioni, presenta spesso figure ad esempio:
capi-reparto
capi-ufficio
capi-squadra
e altre figure che coordinano operativamente gruppi
di lavoratori e perciò svolgono un ruolo essenziale
ai fini del buon funzionamento aziendale.
La normativa sulla sicurezza sul lavoro, prendendo
atto di ciò, ha da tempo valorizzato ai fini della
organizzazione per la sicurezza questi collaboratori
del DDL, individuandoli come "preposti" per la
sicurezza.
Questa figura già prevista nei decreti degli anni
50 (DPR n. 547/1955 e n. 303/1956), è stata trascurata
dal D.lgs n. 626 che le ha dedicato pochi e ambigui
contenuti.
Il D.lgs n. 81/2008, con un significativo cambiamento
normativo rispetto al decreto precedente ha, invece,
regolato in modo organico questa figura, attribuendole
un compiuto spazio giuridico.
Principali innovazioni del decreto 81 sono:
1- l'individuazione del ruolo che il preposto deve
assolvere (articolo 2, comma 1, lettera e);
2- l'esplicazione dei compiti che deve svolgere (articolo 19);
3- la definizione, distinta rispetto alle altre figure,
delle infrazioni e delle relative sanzioni a cui può
andare incontro (articolo 56);
4- la previsione esplicita del preposto "di fatto"
(articolo 299);
5- i contenuti minimi della sua formazione
(articolo 37, comma 7).
L’individuazione del ruolo ovvero l'identikit del
Preposto rappresenta la maggiore novità normativa.
Per la prima volta una disposizione di legge (art 2,
comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 81/08)
descrive organicamente tale ruolo:
Preposto: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa
In altre parole, il preposto deve inserirsi, nel sistema
di sicurezza aziendale, partecipando, con un ruolo
sostanzialmente esecutivo (e non direttivo), intervenendo
nella fase operativa di attuazione cioè di messa in
opera della sicurezza aziendale e restando, comunque,
sottoposto al controllo del DDL (ed eventualmente)
del dirigente.
Salvo vere e proprie deleghe di "funzioni", egli non
svolge, mansioni direttive che sono proprie delle
altre due figure suddette.
Il decreto n. 81/08 fornisce anche alcuni elementi
sull'individuazione del titolare del ruolo.
Come si desume, implicitamente, dall'articolo 299,
Il preposto è, in primo luogo, il soggetto formalmente
incaricato dal DDL per la sicurezza.
Innovando rispetto al Dlgs n. 626/94, lo stesso articolo
299 prende atto anche del preposto "di fatto",
riconosciuto, dalla giurisprudenza, come un qualsiasi
soggetto, pur privo di formale investitura, in quanto
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al preposto,
ed è destinatario, come tale del «debito di sicurezza»
e assume le relative responsabilità come «preposto
di fatto».
Presupposto fattuale di ciò è che i lavoratori,
effettivamente, osservino le indicazioni date loro
da questa figura "informale".
Per quanto riguarda le posizioni aziendali che, in
concreto, possono ricoprire tale ruolo o mediante
investitura formale o perché tali "di fatto", un
parziale elenco, può comprendere:
il capo-squadra,
il capo-ufficio,
il capo-sala,
il capo magazzino,
il capo-officina,
il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta,
persino il collega più esperto o più anziano.
Per ricoprire il ruolo, secondo certa giurisprudenza
(Cassazione penale Sez. IV,13 9 2001, n. 33548),
non è, comunque, essenziale un rapporto di lavoro
subordinato con il DDL.
Per quanto riguarda, la collocazione nella struttura
per la sicurezza, il Dlgs n. 81/08 si pone in continuità
con il D.Lvo 626, confermando la posizione organizzativa
"tradizionale"della figura: al di sotto del DDL e del
dirigente e "in prima linea" rispetto al contesto operativo
in cui possono determinarsi problemi per la salute dei
lavoratori.
Obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione
e, in caso di persistenza della inosservanza, delle
disposizioni aziendali informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al DDL o al dirigente
le deficienze
dei mezzi,
delle attrezzature di lavoro
e dei DPI,
e ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in
azienda, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro
(Art 37 co 7).