CORSO DIRIGENTI CON DELEGA DI FUNZIONI | |
Descrizione: Il D.L.vo 81 definisce all’ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come: persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’ attività lavorativa e vigila su di essa;Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro. La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall’ art. 16 del D.L.vo 81 1.La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro. |
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Programma:
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Normativa: | D. Lgs. 81/08 |
Attestato per la figura del Dirigenti con delega di funzioni
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DIRIGENTE:
‘’Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa ‘’. (Art 2 D.Lgs:81/08)
E’ il lavoratore dipendente preposto alla direzione di un'azienda o di un ente pubblico, oppure di una parte di essi, come i dirigenti tecnici o amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, che viene designato dal Datore di Lavoro a svolgere quelle attività che possono essere ‘’delegate‘’ dallo stesso, definendogli il campo di attività e attribuendogli poteri decisionali e di spesa.
I dirigenti devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore.