Attestato per la figura del Dirigenti con delega di funzioni

CORSO DIRIGENTI CON DELEGA DI FUNZIONI
Descrizione:
Il D.L.vo 81 definisce all’ art. 2 lett. D la figura del Dirigente come:
persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all’ attività lavorativa e vigila su di essa;Per poter esercitare tali funzioni è necessaria la delega da parte del Datore di Lavoro.
La Delega di funzioni è un atto giuridicamente rilevante ed esso è disciplinato dall’ art. 16 del D.L.vo 81
1.La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • che essa risulti da atto scritto recante data certa e che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.

Il Dirigente delegato svolge tutte le attività e promuove tutte le iniziative in materia di prevenzione in ottemperanza a quanto disposta dal D.L.vo 81 eccetto le funzioni di cui all’ art. 17 non delegabili da parte del Datore di Lavoro.

Programma:

  • Principi Giuridici comunitari e nazionali;
  • Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • Rischi per la sicurezza;
  • Rischi per la salute;
  • Rischi trasversali o organizzativi;
  • Valutazione dei rischi;
  • Misure tecniche organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • Documentazione;
  • Formazione, informazione ed addestramento;
  • Gestione delle emergenze;
Normativa: D. Lgs. 81/08

 

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    DIRIGENTE:


    ‘’Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa ‘’. (Art 2 D.Lgs:81/08)

    E’ il lavoratore dipendente preposto alla direzione di un'azienda o di un ente pubblico, oppure di una parte di essi, come i dirigenti tecnici o amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, che viene designato dal Datore di Lavoro a svolgere quelle attività che possono essere ‘’delegate‘’ dallo stesso, definendogli il campo di attività e attribuendogli poteri decisionali e di spesa.

    I dirigenti devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore.

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