Attestato per Lavoratori ADDETTI ALLE PULIZIE

CORSO LAVORATORI ADDETTI ALLE PULIZIE
Descrizione:
Il comparto dei lavoratori addetti alle pulizie è costituito prevalentemente da tante micro-imprese, con forte incidenza del turn over dei dipendenti, per cui risulta difficoltoso realizzare uno standard omogeneo di profili di rischio e di procedure di lavoro.
Tranne che nelle medie aziende, vi è una scarsa conoscenza dei rischi specifici, soprattutto relativo al rischio biologico e al rischio chimico.
Programma:

  • Requisiti richiesti
  • obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • l’Informazione, la Formazione e l’Addestramento
  • tecniche di comunicazione
  • la segnaletica di sicurezza
  • la valutazione dei rischi
Normativa: art. 37 del D. Lgs. 81/08
Video:

 

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    Leggi l'informativa sulla privacy: Informativa ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/03


    Corso Rischi Specifici per lavoratori addetti alle pulizie

    Il comparto dei lavoratori addetti alle pulizie è costituito prevalentemente da tante microimprese, con forte incidenza del turn over dei dipendenti, per cui risulta difficoltoso realizzare uno standard omogeneo di profili di rischio e di procedure di lavoro.

    Tranne che nelle medie aziende, vi è una scarsa conoscenza dei rischi specifici, soprattutto relativo al rischio biologico e al rischio chimico.

    L’informazione e la formazione vengono effettuate quasi esclusivamente dalle aziende o consorzi di una certa rilevanza.

    Va anche detto che il settore nella generalità dei casi è fortemente soggetto al regime degli appalti, siano essi pubblici che privati, e pertanto è fortemente condizionato dai comportamenti dell’Ente committente.

    L'appalto privato è sottoposto alle norme del codice civile ed il committente è un soggetto privato che opera in regime di diritto comune.

    L'appalto pubblico si ha quando il committente è lo Stato o un Ente Pubblico, che è tenuto al rispetto di leggi e procedure per la selezione delle imprese e l'individuazione di elementi di qualità del servizio.

    Le attività di pulizia sono soggette ad una denuncia di inizio attività che va presentata alla Camera di Commercio.

    Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

    I requisiti tecnico-organizzativi devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.

    I Requisiti richiesti

    I requisiti morali richiesti al titolare dell'impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società sono:

    - Non essere stati condannati per i reati elencati nell'art. 2 della legge n. 82/1994;

    - Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

    Requisiti economico-finanziari richiesti all'impresa sono:

    - Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa;

    - Esistenza di almeno un conto corrente bancario;

    - Assenza di protesti.

    Requisiti tecnico-organizzativi richiesti al Responsabile  Tecnico sono:

    E' sufficiente possedere uno solo dei requisiti di seguito elencati:

    - Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività di pulizie;

    - Attestato di qualifica professionale attinente le attività di pulizie che si intende svolgere;

    - Assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno due anni (pulizia e disinfezione) e di almeno tre anni (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) in un'azienda del settore (come titolare o amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare dipendente qualificato).

    Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

    L’articolo 26  del d. lgs 81 è uno dei più complessi  di tutto il testo normativo e rappresenta un moderno strumento per individuare obblighi di tutela fisica ed economica verso i lavoratori  in situazioni di appalto molto complesse e in ambienti di lavoro anche  non tradizionali .

    Esso riprende l’art. 7 del d.lgs. 626, e lo arricchisce con l’obbligo di un documento di valutazione dei rischi, lo amplia con l’indicazione dei costi della sicurezza  e   fa chiarezza, sul  campo di applicazione nei confronti dei cantieri temporanei o mobili.

    Il campo di applicazione di questo articolo è quello dei contratti.

    Riportiamo qui di seguito le definizioni del codice civile nell’ordine nel quale sono tratti rispettivamente il contratto di appalto, il contratto d’opera e il contratto di somministrazione.

    L'appalto: è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

    Contratto d'opera: quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

    La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

    Il 1°. Comma dispone che:

    Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

    a) verifica, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori , ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

    - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

    - Acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

    b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

    La parte introduttiva del comma 1 è la descrizione del suo campo di applicazione può essere spiegata con alcuni esempi che riguardano in particolare la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

    - Manutenzione di edifici scolastici L’ente proprietario di edifici scolastici (Comune o Provincia) dà in appalto la pulizia delle aule e del refettorio. I luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo sono nella disponibilità giuridica del preside scolastico e non del committente. ( il DDL committente è il preside)

    - L’ente pubblico, es. Comune, dà in appalto la raccolta dei rifiuti. Questa si effettua in piazze e strade che sono nella disponibilità dello stesso ente.(il DDL committente è il dirigente dell’ente).

    Quindi il Committente non sempre coincide con il DDL.

    Il 2°. Comma prevede che:

    Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice, ivi compresi i subappaltatori:

    a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività  lavorativa oggetto dell’appalto;

    b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

    Gli obblighi di cooperazione e di coordinamento sono attribuiti a tutte le imprese presenti, compreso il datore di lavoro committente il quale tuttavia, come si vedrà in seguito, ottempera ad essi con la  elaborazione del DUVRI, ovvero con un atto formale, mentre tutti gli altri datori di lavoro dovranno attivarsi con un programma di cooperazione e coordinamento.

    In sostanza, sembra poter cogliere nel dettato della legge, che tutti i datori di lavoro devono cooperare, coordinarsi e informarsi perché le loro attività  contemporanee potrebbero  non solo generare rischi diretti di interferenza ma anche rischi dovuti alla non compatibilità delle rispettive misure di prevenzione.

    In questo senso, appare spiegabile al punto b) il riferimento alla eliminazione dei  rischi dovuti alle interferenze tra i lavori, che viene considerato uno degli scopi, ma non il solo scopo, della informazione reciproca.

    Il 3°. Comma dispone che:

    Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma

    2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI-Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività della impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali atti di cooperazione e coordinamento.

    In caso di redazione del documento DUVRI esso è allegato al contratto di appalto o di opera e

    deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

    A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle

    organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello

    nazionale.

                L’Informazione, la Formazione e l’Addestramento

     

    La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro sono oggetto di misure di prevenzione e protezione che si realizzano anche attraverso la formazione e l’informazione e l’addestramento.

    La legge ritiene indispensabile coinvolgere il lavoratore e gli altri soggetti su questi temi e pertanto il datore di lavoro deve preoccuparsi che tutti i propri dipendenti siano informati e formati sui possibili rischi presenti nell'esecuzione della loro attività lavorativa, in modo che possano evitarli o ridurne gli effetti.

    La «formazione» è così definito all’ Art 2  del D.Lvo 81 

    “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti  del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”

    In realtà gli obblighi di formazione e informazione a carico del Datore di lavoro (e con le ultime disposizioni, anche del Dirigente e del Preposto) non sono limitati ad un rispetto puramente formale, ma esigono che vi sia una positiva azione del Datore di lavoro stesso e dei suoi Collaboratori più stretti volta ad assicurare che le regole vengano fatte proprie dai lavoratori e che vengano poi effettivamente rispettate nella quotidianità del lavoro.

    Quando il datore di lavoro, pur essendo al corrente del fatto che le condizioni lavorative non sono a norma, non fa nulla per porvi rimedio, agisce non solo per negligenza o incompetenza, ma con dolo.

    In pratica espone consapevolmente a rischio i propri dipendenti.

    In questi casi viene violato un articolo del Codice Penale, il 437:  Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

    “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”

    In alcuni casi tale reato può essere contestato anche al Medico Competente e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione .

    La giurisprudenza ha affermato più e più volte il principio di effettività dell'informazione e formazione attraverso le numerose sentenze intervenute negli anni.

    Tra le numerose sentenze, se ne richiamano alcune, particolarmente significative:

    Sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV n. 6486 del 95, in cui si afferma che il Datore di lavoro deve avere la cultura, la forma mentis del garante di un bene prezioso quale è sicuramente l'integrità del lavoratore, deve quindi accuratamente illustrare agli operai i pericoli cui vanno incontro, e deve pretendere che la superficialità venga bandita, e deve educare e costringere i lavoratori a tenere a portata di mano i dispositivi di protezione individuale.

    Deve inoltre insegnare e ribadire:

    Natura, rischi e condizioni delle operazioni lavorative da eseguire, affinché i lavoratori si pongano, opportunamente muniti dei necessari mezzi personali di protezione, nelle condizioni di non nuocere a se stessi.

    e ancora

    Sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV n. 11247 del 97, in cui si afferma innanzitutto che:

    L'obbligo dell'addestramento del lavoratore, inteso come procedimento di formazione del lavoratore finalizzato allo svolgimento corretto del lavoro e quindi anche allo svolgimento sicuro delle mansioni assegnategli, viene posto a carico della legislazione in materia di sicurezza sul lavoro in più occasioni  e per questo motivo l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sul rispetto delle misure antinfortunistiche da parte dei lavoratori non si esaurisce nella semplice apposizione di cartelli monitori.

          E prosegue 

    il Datore di lavoro viola l'obbligo di addestramento dei lavoratori, qualora si limiti ad impartire istruzioni finalizzate esclusivamente a renderli edotti della pratica

    di lavoro e, quindi, ad assicurare solo la produzione.

     e ancora

    Sentenza del Tribunale di Nola del 23 maggio 2004, in cui si sancisce che:

    un Direttore di Impresa è responsabile di omessa formazione qualora assegni un lavoratore a mansioni lavorative per le quali lo stesso non ha ricevuto idonea formazione atta a influire direttamente e positivamente sul comportamento dello stesso lavoratore.

    I Soggetti che devono essere formati ai sensi dei D.L.vi 81/08 e 106/09 sono:    

    - Datore di lavoro di cui all’art. 34 (che svolge funzioni di RSPP)   

    - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

    - Dirigente

    - Addetti SPP

    - Addetti alla prevenzione incendio e lotta antincendio

    - Addetti primo soccorso,

    - Addetti alla gestione delle emergenze

    - Medico competente (non a carico del DDL)

    - Preposto      

    - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    - Lavoratori

    - Lavoratori addetti ad attività particolari

    - (es. lavoratori abilitati ad operare sotto tensione elettrica)

    - Coordinatore per la progettazione e

    - Coordinatore per la esecuzione di opere edili (non a carico del DDL)

    Inoltre il datore di lavoro dovrebbe frequentare corsi particolari legati all’attività specifica anche se non espressamente richiesti dalla legge.

    Queste figure sono totalmente differenti tra loro, per livello culturale, predisposizione mentale, aspettativa di carriera, soddisfazione della propria attività, incentivazione economica, ecc. 

    La formazione si realizza attraverso un processo dove è necessaria la co-presenza di insegnamento e apprendimento.

    L’obiettivo dell’insegnamento-apprendimento può essere definito come una progressiva acquisizione di autonomia da parte dei soggetti, sia per svolgere i ruoli propri delle diverse fasi della vita e del lavoro (bisogno di imparare), sia per imparare ad apprendere nuove nozioni.

    Bisogna tenere presente che i soggetti da formare sono persone adulte e questo costituisce una difficoltà.

    Gli adulti hanno l'esigenza di sapere perché occorra apprendere qualcosa, in pratica a cosa serve, prima di predisporsi mentalmente ad intraprendere l'apprendimento.

    Di conseguenza se l'adulto si trova in una situazione in cui non gli è concesso di autogovernarsi, sperimenta una tensione tra quella situazione e il proprio concetto di sé e la sua reazione tende a divenire di resistenza.

    Per cui anche se la formazione è spesso svolta in modo collettivo il linguaggio deve essere tale che sia percepito in modo individuale.

    Il soggetto adulto ha una disponibilità ad imparare mirata e quindi in un certo senso più limitata.

     

    La sua disponibilità è  rivolta solo a ciò di cui sente il bisogno, per i crescenti compiti che deve svolgere, per realizzare il proprio ruolo sociale come ad esempio il ruolo professionale o lavorativo.

    Gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò di cui hanno bisogno di sapere, o di saper fare, per far fronte efficacemente alla situazione della loro vita reale.

    Il processo formativo deve realizzarsi ed evolvere di pari passo con:

    - L’innovazione

    - Il progresso tecnologico

    - L’evoluzione della prevenzione

    Verifica dell’apprendimento

    La verifica dell’apprendimento è momento fondamentale del processo formativo.

    Il DDL attraverso tale strumento è in grado di verificare, anche indirettamente, se le misure di prevenzione e protezione adottate siano sufficienti per garantire una oggettiva situazione di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

    La verifica dell’apprendimento dovrebbe essere parte essenziale di un buon SGSL sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.           

    Tecniche di comunicazione

    Sin dai tempi più primitivi il modo di comunicare è stato gestuale e verbale.

    Se è esistito un modo di comunicare solo gestuale, noi non lo conosciamo, né siamo in grado di descrivere il passaggio dalla comunicazione gestuale a quella orale.

    Nell'antichità più remota i primi modi di comunicare che conosciamo sono stati i seguenti:

    - tracciare segni sul terreno,

    - fare nodi particolari mediante cortecce ridotte a spago

    - disegnare graffiti sulle pareti delle caverne,

    - segnali di fumo, usare il tam-tam o altri mezzi naturali

    (trombe di conchiglia, corni di animali) o artificiali (zufoli, tamburi, gong...ecc).

    Il suono veniva udito e ritrasmesso da un punto all'altro della zona.

    Molti di questi modi di comunicare esistono ancora oggi; altri sono stati trasformati solo nelle forme (p.es. i graffiti a disegni pubblicitari).

    Lo scopo era semplicemente quello di dare informazioni e notizie sui vari avvenimenti ma anche quello di poter lavorare insieme o di trasmettere le conoscenze apprese.

    La storia della comunicazione nasce con le prime forme di associazioni umane:

    Gli uomini primitivi si scambiavano informazioni con segnali vocali e soprattutto a gesti, prima ancora che con la parola.

    Il bisogno di comunicare ha trovato nel tempo metodi di attuazione spesso difficili e non sempre efficienti.

    I popoli dell’antichità utilizzavano messaggeri, a piedi o a cavallo, per comunicare notizie a voce o scritte su papiri e pergamene.

    L’invenzione della stampa permise di comunicare messaggi stampati a più persone, ma non migliorarono i sistemi di diffusione dell’informazione.

    Oggi le moderne tecnologie: Telefono, cellulari, fax, computer … consentono di comunicare in modo sorprendentemente veloce.

    L’insieme di parole,  gesti,  disegni,  suoni che permettono alle persone di comunicare e di vivere in relazione tra loro, si chiama “CODICE o LINGUAGGIO”;

    Perché ci sia comunicazione tra due soggetti è necessario che il codice usato sia conosciuto dall’emittente e dal ricevente.

    In altre parole due comunicano se usano uno stesso codice.

    Tra tutti i linguaggi, quello verbale è il più immediato ed “economico”: con pochi segni (alfabeto) si possono formare tutte le parole.

    Anche ogni movimento del nostro corpo può comunicare: gioia, amarezza, felicità, nervosismo, comando e bontà.

    Con un semplice gesto si può far zittire o far parlare, o invogliare ad ascoltare, e tutto senza dire una parola

    Spesso il problema è farsi capire ed essere capiti.

    Cioè cosa comunichiamo, quando parliamo?

    Che cosa dicono le nostre parole?

    In ogni società nella quale si trovi a vivere, l'uomo è immerso in un continuo processo di scambio di segni, attraverso il quale vengono trasmessi dei messaggi.

    Sono segni, ad esempio, il verde del semaforo che ci avverte che è il momento di passare,

    il suono della campana di un passaggio a livello che ci avverte che sta per chiudersi,

    lo squillo del telefono che c'informa che qualcuno vuol parlare con noi, l'oggetto messo in bella mostra nella vetrina per invogliarci ad acquistarlo.

    Segni e messaggi, visivi o acustici, nei quali siamo immersi, e che sono parte essenziale del vivere dell'uomo.

    Ogni società umana è quindi fondata su una rete di comunicazione, dal livello più privato a quello più istituzionale, attraverso la quale si muovono i messaggi, realizzando un passaggio di informazione.

    Perché il processo comunicativo funzioni, è necessaria la presenza di alcuni indispensabili fattori.

    La comunicazione si attiva tra due poli:  la fonte del messaggio o emittente,che emette appunto il messaggio (o segnale), ed il ricevente(o destinatario), che riceve il messaggio.

    La comunicazione è quindi una trasmissione di informazione che, per trasformarsi in significazione,(cioè per assumere un significato) necessita di una interpretazione che si attua

    attraverso un codice.

    Quindi, un messaggio diventa un messaggio significativo solo se esiste un destinatario che è in grado di interpretarlo in relazione ad un codice.

    Un messaggio si può esprimere :

    con le parole (verbale) ;

    con i gesti (gestuale) ;

    con i disegni (iconico) ;

    con i suoni (sonoro).

    La segnaletica di sicurezza

    La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, è una segnaletica che, utilizza codici molto semplici che ogni lavoratore è in grado di acquisire

    La segnaletica di sicurezza riferita ad un oggetto, ad una attività ad una situazione determinata,(emittente) fornisce una indicazione o una prescrizione (segnale) concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, ai lavoratori (destinatario) e che utilizza, (come segnale) a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale un segnale gestuale;

    I principali segnali usati sono:

    segnale di divieto: Un segnale che vieta un comportamento(codice) che potrebbe far correre o causare un pericolo;

    segnale di avvertimento:(codice) un segnale che avverte la presenza di un rischio o un pericolo;

    segnale di prescrizione:(codice) un segnale che prescrive un determinato comportamento;

    segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni (codice) relative alle uscite di sicurezza, ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

    Un sistema di comunicazione immediato e molto diffuso nei luoghi di lavoro è l’utilizzo

    del cartello.

     

    Esso è un segnale che, mediante combinazione, (di codici) forme geometriche, colori, simboli o pittogrammi fornisce una informazione predeterminata.

     

    Codici della forma geometrica:

    rotonda: divieto o obbligo;

    triangolo: periolo

    rettangolo: indicazioni

    Codici del colore:

    rosso: divieto o antincendio

    giallo: pericolo

    azzurro: indicazioni o prescrizioni;

    verde: zone o percorsi sicuri.

    Simbolo o pittogramma (codice): è un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, apposto su un cartello o su una superficie luminosa.

    I cartelli di divieto hanno:

    - forma rotonda

    - pittogramma nero su fondo bianco

    - bordo e banda trasversale sx alto dx basso di colore rosso

    DIN 4844-2 D-P019.svg   DIN 4844-2 D-P018.svg   DIN 4844-2 D-P017.svg   DIN 4844-2 D-P013.svg   DIN 4844-2 D-P014.svg

               

    la segnaletica relativa alle attrezzature antincendio hanno:

    - forma quadrata o rettangolare

    - pittogramma bianco su fondo rosso

    Antincendio3.gif   Antincendio2.gif   Antincendio1.gif   Antincendio4.gif

    i cartelli di salvataggio hanno:

    - forma quadrata o rettangolare

    - pittogramma bianco su fondo verde

    il verde,  segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro, come nel caso di: segnalazione delle uscite e dei passaggi di sicurezza;

    Salvataggio1.GIF   Salvataggio9.GIF   Salvataggio13.GIF   Salvataggio5.GIF   Salvataggio6.GIF

               

    i cartelli di avvertimento di pericolo hanno:

    - forma triangolare

    - pittogramma nero so fondo giallo

    - bordo nero

    il giallo segnala situazioni in cui occorre fare attenzione per presenza di pericoli, come nel caso di:

    - sostanze infiammabili;

    - esplosione;

    - radioattività;

    - dispersione di sostanze chimiche;

    - corrente elettrica;

    - pericolo generico o specifico:

    Avvertimento6.gif   Avvertimento4.gif   Avvertimento2.gif   Avvertimento5.gif   Avvertimento9.gif   Avvertimento8.gif

               

    I cartelli di prescrizione hanno:

    - forma rotonda

    - pittogramma bianco su fondo azzurro

    l'azzurro segnala prescrizioni particolari, come nel caso di:

    - dispositivo da indossare(occhiali, guanti, elmetto, cuffie ecc. )

    - informazioni che siamo tenuti a conoscere:

    Obbligo4.gif   Obbligo5.gif   Obbligo7.gif   Obbligo9.gif   Obbligo1.gif

    Il DDL e il Dirigente devono vigilare affinché i segnali predisposti in materia di salute e sicurezza abbiano un codice comune per tutti i lavoratori o in altre parole che il significato del messaggio sia univoco e comprensibile a tutti.

    Il datore di lavoro provvede affinché:

    a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure comportamentali da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

    b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, sotto forma di istruzioni precise, sul significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

    La valutazione dei rischi

    I lavoratori addetti alle pulizie sono esposti quotidianamente a vari tipi di rischio.

    La loro attività, infatti, richiede l’esecuzione di operazioni e l’uso di attrezzature e di prodotti che, in determinate condizioni, potrebbero essere causa di infortuni e di danni  alla salute.

    Traumi, ferite, folgorazioni, ustioni, patologie di differente gravità sono alcune delle evenienze che potrebbero influire, momentaneamente o per lunghi periodi, sul benessere individuale e familiare.

    Secondo la legislazione vigente, il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare o, quando ciò non sia impossibile, di ridurre al minimo pericoli e rischi e ha l’obbligo di informare e formare il personale e di fornire ogni dispositivo di protezione individuale finalizzato a proteggere il lavoratore.

    Il lavoratore ha il diritto di esigere che il datore di lavoro provveda a tutto ciò e, a questo scopo, può agire di persona o attraverso il proprio RLS, per segnalare problemi, proporre provvedimenti e richiedere soluzioni.

    Nel contempo è tenuto a rispettare le norme e le procedure di sicurezza finalizzate a salvaguardare la propria e l’altrui incolumità, la propria e l’altrui salute.

    Anche il lavoratore, dunque, è in ogni senso soggetto attivo della prevenzione.

    A questo proposito, vari studi hanno rilevato che gran parte degli infortuni occorsi ai lavoratori delle pulizie è dovuta ad una sottovalutazione complessiva del rischio, che induce a comportamenti non sicuri.

    In Italia un gran numero di infortuni sul lavoro, talvolta gravi e letali, avviene per imprudenza, per sopravvalutazione delle proprie capacità, per distrazione, fretta, inesperienza

    o, al contrario, assuefazione a ritmi e mansioni.

    Per questa ragione la cultura della prevenzione deve essere praticata dai lavoratori stessi, adottando comportamenti sicuri.

    I principali fattori di rischio

    Dall’analisi delle declaratorie del contratto collettivo di lavoro del comparto e, più in specifico, dai capitolati di appalto delle pulizie possiamo individuare quali sono i maggiori rischi lavorativi che corrono i lavoratori.

    I profili professionali prevedono ad esempio che il lavoratore collocato al terzo livello con la qualifica di “pulitore finito” possa operare su scale e/o piattaforme aeree  per questo lavoratore, sicuramente, il rischio maggiore della sua attività sono le cadute dall’alto.

    Al secondo livello sono previsti lavoratori addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna: i loro rischi rientrano nella movimentazione dei carichi e dei movimenti ripetitivi.

    I rischi per la sicurezza e la salute ai quali può andare incontro il lavoratore di una impresa di pulizia nell’adempimento delle proprie mansioni si possono così riassumere in ordine di priorità:

    1. Rischi da scivolate e cadute dall’alto nell’uso di ponteggi e scale

    2. Rischi nell’impiego di prodotti chimici e il contatto con gli agenti biologici

    3. Rischi nell’impiego di macchine elettriche

    4. rischi da movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi

               

    1. Rischi da cadute dall’alto nell’uso di ponteggi o scale, e da scivolate nelle operazioni di pulizia

    Tali rischi sono ricorrenti e causa principale degli infortuni a carico degli operatori del comparto.

    Scale portatili

    L’impiego di scale a mano può comportare rischi, anche gravi, tanto per le persone che le usano quanto per coloro che si dovessero trovare nelle immediate vicinanze.

    Il 2% di tutti gli infortuni sul lavoro è avvenuto in concomitanza con l’uso di scale.

     Di questi, meno di un quinto è imputabile a difetto delle scale ed il resto ad imprudenza o superficialità.

    E’ pertanto necessario attenersi alle norme dettate dalla legge e dalla buona tecnica.

    Rischi

    I rischi connessi con l’uso delle scale portatili sono fondamentalmente riconducibili a:

    - Caduta dall’alto per perdita di equilibrio del lavoratore o sbilanciamento rispetto alla mezzeria della scala;

    - Caduta dall’alto per slittamento o spostamento improvviso, rottura della scala, cedimento e ribaltamento degli appoggi;

    - Caduta di oggetti durante il lavoro sulla scala;

    - Urti contro ostacoli o contro la scala durante lo spostamento della stessa.

    Requisiti di sicurezza delle scale

    Le scale devono essere dotate di marchio di omologazione o di conformità.

    Le scale semplici devono:

    - essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego;

    - essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi;

    - avere dimensioni appropriate all’uso;

    - disporre di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti e dispositivi antisdrucciolevoli o ganci alle estremità superiori o, in alternativa ai dispositivi superiori ed inferiori, dispositivi di trattenuta superiori anche scorrevoli su guide.

    Le scale doppie devono:

    - avere un’altezza non superiore a m 5;

    - essere provviste di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza.

    Una cattiva collocazione della scala in rapporto alla posizione ideale per il lavoro potrebbe indurre l’utilizzatore a commettere pericolose leggerezze.

    Pertanto deve essere valutata a priori la disponibilità di spazio per la collocazione della scala, la solidità degli appoggi al piano di calpestio e, se non si tratta di scala doppia o a forbice, degli appoggi superiori.

    Le scale che portano a posti rialzati devono sporgere con entrambi i montanti di un metro dal piano di accesso superiore.

    Non è ammesso operare prolunghe improvvisate, inchiodando listelli alla scala perché oltrepassi il piano di accesso superiore.

    Occorre tenere presente che stando sulla scala si possono eseguire solo piccoli lavori di breve durata.

    Occorre inoltre escludere il caso che si debba salire e/o scendere dalle scale sostenendo pesi o anche materiali ingombranti che possano ridurre pericolosamente la visuale, le possibilità di ancoraggio o l'equilibrio.

    Eseguite le scelte e le valutazioni di cui ai punti precedenti, prima di procedere alla movimentazione della scala, se non lo si è già fatto, indossare i DPI previsti (casco di protezione industriale, guanti di protezione dalle aggressioni meccaniche e, se non generano un intralcio tale da sconsigliarne l’uso durante il lavoro sulle scale, calzature antinfortunistiche).

    Se è prevista la permanenza in sommità, è necessario munirsi di cintura di sicurezza e individuare il punto di aggancio più opportuno.

    Utilizzazione delle scale

    La base di appoggio deve essere robusta ed antisdrucciolevole.

    E’assolutamente indispensabile evitare l’inserimento di materiali di fortuna come base di appoggio, in quanto ciò rende precaria la stabilità dell’insieme e difficili da valutare le condizioni di equilibrio statico.

    Il punto di appoggio superiore deve essere altrettanto affidabile.

    Occorre valutare la resistenza ed il tipo di superficie di cui l’appoggio è costituito.

    Superficie mobili o umide, ricoperte di alghe, muschio non forniscono alcuna garanzia.

    E’ da considerare insufficiente l’appoggio costituito dallo spigolo di un pilastro o da un palo contro un piolo della scala.

    L’opportuna inclinazione della scala costituisce un parametro fondamentale di sicurezza.

    La distanza del punto di appoggio inferiore dal piano verticale deve essere all'incirca 1/4 della lunghezza della scala.

    Nel caso di scale a forbice, per contro, è estremamente importante che i punti di appoggio si trovino sullo stesso piano.

    Occorre inoltre verificare che al momento della salita le catene di sicurezza o gli altri dispositivi previsti siano tesi.

    Ciò serve ad evitare che il carico provochi un brusco movimento di assestamento dei montanti ed una conseguente perdita di equilibrio o addirittura la rottura delle catenelle.

    Questo fenomeno è ovviamente più facile a verificarsi nelle scale con correnti metallici, dotati di più elevata elasticità.

    L’utilizzatore deve sempre essere orientato nel verso proprio con il viso rivolto alla scala sia che salga sia che scenda sia che lavori.

    E’pericoloso discendere da una scala portatile come se fosse una scala fissa (con le spalle rivolte alla scala) così come posizionarvisi a cavalcioni  in questo caso la spinta esercitata sull’utensile che si sta eventualmente  utilizzando può compromettere l’equilibrio di tutto il sistema.

    Non si deve salire fino all’ultimo piolo della scala una tale posizione comporta intralcio, fatica aggiuntiva e rischio di perdita dell’equilibrio.

    Sono pericolosi gli spostamenti laterali della persona il centro di gravità deve rimanere sempre compreso tra i correnti della scala.

    Le norme prevedono inoltre che quando l’uso delle scale,per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate da altra persona che durante l’esecuzione dei lavori deve esercitare da terra una continua sorveglianza della scala.

    Manutenzione

    Le scale, in particolare, devono essere controllate regolarmente e sottoposte almeno una volta l’anno ad una revisione approfondita.

    Le scale in cattivo stato non devono essere utilizzate.

    Le scale danneggiate o deteriorate (con pioli mancanti o rotti) sono da mettere subito fuori uso.

    Azioni preventive per evitare le cadute e gli scivolamenti in piano

    Il maggior numero di infortuni in tutti i settori, dall’industria ai servizi, è dovuta agli scivolamenti e cadute nei luoghi di lavoro.

    Nel comparto dei Servizi di pulizia gli scivolamenti rappresentano, come già abbiamo visto analizzando i dati statistici, una causa frequente di infortuni sul lavoro, unitamente alle cadute dall’alto.

    Azioni preventive:

    - Ordine

    Gli scivolamenti e le cadute sul luogo di lavoro sono dovuti principalmente alla mancanza di ordine in generale.

    Sul pavimento e sui percorsi di lavoro non devono esserci ostacoli.

    I metodi e gli attrezzi di pulizia devono essere adeguati alla superficie da trattare.

    - Illuminazione

    Assicurarsi che la società appaltante assicuri una buona illuminazione e che il funzionamento e la posizione delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminato uniformemente e che i potenziali pericoli siano chiaramente visibili.

    - Pavimentazione

    Occorre controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggiati.

    Gli elementi su cui un lavoratore può potenzialmente scivolare e cadere sono:

    buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini.

    E’ consigliabile trattare chimicamente i pavimenti esistenti per migliorare le loro caratteristiche antiscivolo.

    Essi devono essere tenuti sempre puliti.

    Ostacoli

    Ove possibile, si devono rimuovere gli ostacoli per evitare che i lavoratori addetti alle pulizie o terzi vi inciampino: se ciò non é possibile, usare opportuni segnali di avvertimento.

    Calzature

    I lavoratori devono indossare calzature adatte al loro ambiente di lavoro.

    La pulizia dei pavimenti

    Si tratta di un’attività apparentemente banale, per quanto faticosa, eppure presenta rischi che non vanno trascurati, per la polvere sollevata con le scope , la posizione di lavoro,che può dare mal di schiena, i prodotti utilizzati e, come già visto, i possibili scivolamenti.

    Questi ultimi possono provocare strappi, contratture muscolari e cadute con contusioni.

    Per evitare l’insorgere di dolori alla schiena, ricordiamo che il lavoro in piedi, in movimento, come la lavatura dei pavimenti, va eseguito a gambe divaricate, con una larga base d’appoggio.

    Anche nei lavori in piedi da fermi, lo stirare, per esempio, è opportuno mantenere le gambe larghe o appoggiare alternativamente un piede su un rialzo.

    Anche nell’uso dei carrelli dotati di vaschette e di dispositivi per strizzare gli scopettoni lavapavimenti è importante rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute e quelle del manuale d’uso.

    Durante il lavaggio,infine, è opportuno calzare scarpe chiuse con suola antiscivolo e posizionare appositi segnali a cavalletto, per evitare che altri possano scivolare sulle superfici bagnate, questo provvedimento, tra l’altro, evita che il lavoro dell’addetto venga continuamente rovinato dal passaggio di persone.

    Le operazioni di spolvero

    Durante le operazioni di spolvero degli arredi, di scopatura dei pavimenti e, soprattutto, in occasione di pulizie periodiche generali e di pulizie di locali poco frequentati, in particolare se male aerati, possono sorgere problemi legati alla grande quantità di polvere sollevata, che può risultare dannosa per polmoni e occhi.

    Le polveri possono causare irritazioni alle vie respiratorie e, in soggetti sensibili, reazioni allergiche (riniti, congiuntiviti, asma, etc.).

    In alcuni casi, per evitare che si generino condizioni sfavorevoli può essere sufficiente bagnare preventivamente le superfici da pulire con acqua nebulizzata, spruzzata dall’alto e da una certa distanza, perché ricada “a pioggia”, o usare stracci umidi.

    Per la pulizia di zone o di ambienti molto polverosi sono comunque obbligatori: mascherina, occhiali a tenuta, guanti di gomma, grembiuli o tute.

    L’uso della mascherina e del grembiule è consigliabile anche durante il comune spolvero e la comune scopatura dei pavimenti. 

    2. Rischi nell’impiego di prodotti chimici e il contatto con gli agenti biologici

    Il lavoro nei servizi di pulizia rappresenta una vera e propria guerra chimica in miniatura.

    I rischi per questi lavoratori sono molteplici ma i principali sono:

    La inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici utilizzati

    (detergenti, disinfettanti, disincrostanti, ecc.).

    Il criterio di valutazione di questo tipo di rischio è collegato alle caratteristiche dei prodotti, infatti, le etichette dei prodotti chimici e le relative schede di sicurezza mostrano se il prodotto è da classificarsi pericoloso o meno.

    L’etichetta apposta sulla confezione di qualsiasi prodotto ha la funzione di fornire informazioni immediate ed istantanee sulle proprietà o qualità del prodotto stesso.

    Per fornire tali informazioni l’etichettatura si avvale di pittogrammi e codici: frasi Rischio e consigli di Prudenza.

    Uno strumento chiave nella prevenzione dei rischi è rappresentato dalla “composizione” delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

    I dati di sicurezza vanno trasmessi attraverso la catena di approvvigionamento, in modo da permettere a chi fa uso di sostanze chimiche di operare in modo sicuro e responsabile.

    Il 1° Giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1907 del 2006, che ha apportato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria riguardo la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo degli agenti chimici.

    Essendo un Regolamento, esso ha avuto validità immediata in tutti gli Stati dell'Unione Europea senza la necessita di essere trasposto con decreto nei relativi ordinamenti nazionali.

    Consultare attentamente le SDS permette, a chi fa uso di sostanze chimiche, di operare in modo sicuro e responsabile, senza mettere in pericolo la salute dei lavoratori e senza arrecare danni all'ambiente.

    Di seguito, sono riportate le 16 voci delle SDS.

    1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa;

    2. Identificazione dei pericoli;

    3. Composizione/informazione sugli ingredienti;

    4. Misure primo soccorso;

    5. Misure antincendio;

    6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale;

    7. Manipolazione e immagazzinamento;

    8. Protezione individuale/controllo dell'esposizione;

    9. Proprietà fisiche e chimiche;

    10. Stabilità e reattività;

    11. Informazioni tossicologiche;

    12. Informazioni ecologiche;

    13. Osservazioni sullo smaltimento;

    14. Informazioni sul trasporto;

    15. Informazioni sulla regolamentazione;

    16. Altre informazioni;

                                       In allegato: scenari di esposizione;

    Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento(CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplinala classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle Sostanze e delle Miscele “CLP”e si applica in tutta l’Unione Europea.

    Con l’applicazione della CLP:Le Frasi R vengono sostituite dalle Frasi H (Hazard statements, "indicazioni di pericolo") ed EUH ("indicazioni supplementari di pericolo") le Frasi S dalle Frasi P (Precautionary statements, consigli di prudenza)

     

    Vengono introdotti nuovi pittogrammi di pericolo

    Conformemente al regolamento l'etichettatura deve contenere le informazioni in merito:

    - alla identificazione del prodotto (nome, formula chimica, ecc.)

    - all'identità del fornitore,

    - ai simboli di pericolo (pittogramma)

    - alle Frasi H (Hazard statements, "indicazioni di pericolo"), ed EUH ("indicazionisupplementari di pericolo")

    - alle Frasi P (Precautionary statements, "consigli di prudenza").

    Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico,   frasi H2xx 10 classi di pericolo per la salute umana, frasi H3xxuna classe di pericolo per l'ambiente  frasi H4xx e una classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono EUH 059

    Le Frasi H (Hazard statements, "indicazioni di pericolo")E le Frasi P (Precautionary statements, "consigli di prudenza").

    Devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in ogni luogo di lavoro dove si usano sostanze classificate.

    Pittogrammi

    Il simbolo rappresentante la Bomba che esplode  viene utilizzato per sostanze che possono esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti.

    Frasi H pericoli fisici H2xx (xx = 2 numeri)

    Il simbolo rappresentante la Fiamma  viene utilizzato per sostanze o miscele che comportano il rischio di incendio.

    Il simbolo rappresentante la Fiamma su cerchio  viene utilizzato per indicare proprietà comburenti, ossia la capacità di favorire la combustione.

    Il simbolo rappresentante la bombola per gas  viene utilizzato nel caso di gas contenuti in recipienti a pressione.

    gas compressi; gas liquefatti; gas liquefatti refrigerati; gas disciolti.

    Frasi H pericoli fisici H2xx (xx = 2 numeri)

    Il simbolo rappresentante la Corrosione viene utilizzato per sostanza o miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo  e oculare.

    Frasi H pericoli fisici H2xx (xx = 2 numeri)

    Il Simbolo rappresentante Teschio e tibie incrociate è utilizzato in caso di pericolo di effetti letali o nocivi che si manifestano in breve tempo.

    Frasi H pericoli per la salute H3xx (xx = 2 numeri)

    Il simbolo Punto esclamativo è utilizzato per indicare diverse possibilità di danno alla salute.

    Frasi H pericoli per la salute H3xx (xx = 2 numeri)

    In particolare.

    • tossicità acuta (per via orale, per via cutanea, per inalazione),
    • irritazione cutanea, irritazione oculare, sensibilizzazione cutanea,
    • tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola,
    • irritazione delle vie respiratorie
    • narcosi

    Inoltre è usato per indicare "Pericoloso per lo strato di ozono, ".

    Il simbolo Pericolo per la salute è usato per sostanze che possono provocare malattie che si manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione

    Frasi H pericoli per la salute H3xx (xx = 2 numeri)

    • sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie
    • sostanze per le quali è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
    • sostanze o una miscele di sostanze che causano il cancro o ne aumentano l'incidenza
    • sostanze che hanno effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie
    • sostanze che hanno una tossicità specifica e non letale per organi bersaglio,
    • pericolo in caso di aspirazione

    Il simbolo Ambiente è utilizzato per sostanze o miscele pericolose per l'ambiente acquatico.

    Frasi H pericoli per l’ambiente H4xx (xx = 2 numeri)

    Per le varie operazioni di pulizia si impiegano numerosi prodotti chimici, alcuni facilmente infiammabili, altri possono contenere sostanze nocive e tossiche, quali: l’ipoclorito di sodio, la formaldeide, i tensioattivi, fosfati, l’ammoniaca, il toluolo, lo xilolo, il benzolo, ecc.

    La formaldeide, ad esempio, è un gas di odore fortemente irritante (presenta una soglia olfattiva molto bassa, pari a 0,13 ppm).

    Può essere assorbita per via respiratoria e in minima quantità anche per via cutanea ed è in grado di determinare irritazioni a carico delle mucose, dermatiti da contatto (irritative e allergiche) e asma bronchiale.

    Esistono però alternative meno pericolose.

    I detergenti si distinguono in alcalini inorganici (soda e potassa caustica) e detergenti tensioattivi organici a loro volta distinti in:

    - non ionici (esteri poliglicolici, eteri poliglicolici, ammine e ammidi poliglicoliche);

    - anionici (esteri solfonici, derivati alchilsolfonici, ecc.);

    - cationici, aventi anche spiccata azione disinfettante (ammine e ammidi, sali di ammonio quaternario, sali di basi eterocicliche azotate, sali di basi non azotate, ecc.);

    - anfoliti.

    Come evitare i rischi nell’impiego dei prodotti chimici

    L’addestramento è un aspetto centrale della formazione professionale:

    sia i capi squadra (preposti) che gli operai dovranno seguire dei corsi periodici sulla sicurezza nell’uso dei prodotti chimici.

    Consultare attentamente le SDS permette, a chi fa uso di sostanze chimiche, di operare in modo sicuro e responsabile, senza mettere in pericolo la salute dei lavoratori e senza arrecare danni all'ambiente.

    Leggere attentamente le etichette con particolare attenzione al Pittogramma e al significato delle frasi H e P.

    Le Frasi H (Hazard statements, "indicazioni di pericolo") e le Frasi P (Precautionary statements, "consigli di prudenza"). Devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in

    ogni luogo di lavoro dove si usano sostanze classificate.

    Utilizzare in modo corretto i DPI messi a disposizione dal DDL.

               

    Il rischio biologico

     Per “rischio biologico” si intende il rischio che deriva dal possibile contatto con sostanze organiche (sangue, urine, feci), che potrebbero trasmettere malattie, o con sostanze colturali (da laboratorio), che potrebbero provocare anche allergie e intossicazioni.

    Diamo qualche definizione:

    Si intende per:

    a) agente biologico:

    qualsiasi microrganismo (anche se geneticamente modificato), coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

    b) microrganismo:

    qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

    c) coltura cellulare:

    il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

    Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

                Agente biologico del gruppo 1:

     un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

                Agente biologico del gruppo 2:

    un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;

    è poco probabile che si propaghi nella comunità, e sono di norma disponibili efficaci  misure profilattiche o terapeutiche;

                Agente biologico del gruppo 3:

    un agente che può causare malattie gravi in soggetti  umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

                Agente biologico del gruppo 4:

    un agente che può provocare malattie gravi in soggetti  umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio di propagazione nella

    comunità e non sono disponibili, di norma, efficaci

    misure profilattiche o terapeutiche.

    Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

     In un contesto lavorativo  privo di particolari attività specialistiche nel campo biologico e nell’ambito delle normali attività di pulizia il rischio biologico è praticamente limitato alla pulizia dei servizi igienici, fatte salve le punture da siringhe o la raccolta di rifiuti infetti dopo medicazioni a seguito di piccoli infortuni.

     

    Nella pulizia dei servizi igienici va dunque sempre prestata molta attenzione e vanno sempre usati i DPI, di volta in volta più adatti, che riparino efficacemente da contatti diretti e da

    schizzi repellenti (mascherine, occhiali, guanti di gomma fino all’avambraccio - tra l’altro obbligatori quando si usano sostanze corrosive -, grembiule o tuta -eventualmente di tipo “usa e getta” nel caso di pulizie straordinarie).

    Una cura particolare deve essere dedicata alla pulizia di questi DPI  dopo l’utilizzo, oltre che, ovviamente, alla pulizia degli strumenti usati (scopini, scopettoni, stracci, ecc.).

    Circa l’importanza dell’uso dei DPI, non si dimentichi che, aprescindere dal rischio biologico, per la pulizia dei servizi igienici vengono di solito impiegati in maggiore quantità i

    prodotti a più alto rischio.

                La raccolta dei rifiuti

    Generalmente in tutti i posti di lavoro vengono prodotti rifiuti e tra questi, oltre a quelli specificatamente pericolosi,i più diffusi sono i rifiuti non biodegradabili i quali sono dannosi per l’ambiente.

    Si intende per "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o

    abbia l´intenzione o abbia l´obbligo di disfarsi.

    L’articolo 18  del D. L.vo 81/08 obblighi del datore di lavoro e del dirigente al punto( q ) obbliga i suddetti:a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente

    esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

    Ne consegue che il DDL o il Dirigente deve gestire e classificare i rifiuti secondo la legislazione vigente.

    Classificazione dei rifiuti

    I rifiuti sono classificati, secondo l´origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    Sono rifiuti urbani non pericolosi:

    a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

    b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità,

    c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

    d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d´acqua;

    e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

    Sono rifiuti speciali:

    a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ,

    b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione,costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,

    c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

    d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

    e) i rifiuti da attività commerciali;

    f) i rifiuti da attività di servizio;

    g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

    h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

    Questi rifiuti possono essere pericolosi o non pericolosi e il presente decreto vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

    Premesso che la classificazione dei rifiuti è obbligo del DDL la raccolta dei rifiuti solidi va sempre effettuata con prudenza.

    Nelle operazioni di prelevamento, travaso e trasporto dei rifiuti, usare sempre guanti antitaglio e grembiule, tenendo recipienti e sacchi lontani dal corpo.

     

     È inteso che vanno rispettate in modo scrupoloso le norme sulla raccolta differenziata, in particolare per gli eventuali rifiuti provenienti dai laboratori di produzione

    e dalla eventuale presenza dell’infermeria.

    In questi ultimi casi gli addetti dovranno ricevere precise istruzioni dal DDL e, al caso, utilizzare contenitori speciali.

                Dispositivi di Protezione Individuale

    Il personale dell’impresa di pulizia dovrà essere dotato dei seguenti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):

    - Occhiali, quando maneggia prodotti che prevedono un rischio agli occhi per la proiezione di schizzi di sostanze irritanti o corrosive;

    - Guanti fino all’avambraccio quando maneggia prodotti indicati come corrosivi o guanti normali quando effettua lavaggi con prodotti che non hanno simboli di pericolo;

    - Stivali con suola antiscivolo per il lavaggio dei pavimenti;

    - Mascherine con filtri per l’utilizzo di prodotti riportanti la dicitura “tossico per inalazione”;

    - Inserti auricolari monouso/cuffie, che permettono di lavorare in ambiti in cui la rumorosità supera i limiti previsti dalla legge;

    - Elmetti di protezione, utilizzati negli ambienti in cui esistono carichi sospesi o c'é il rischio di urto contro mensole, o  in lavori in elevazione ( su scale piattaforme, ecc.;

    - Cinture di sicurezza con imbracatura, quando si é esposti a rischio di caduta all'alto e quando non sia possibile allestire idonee opere provvisionali.

    - Qualsiasi altro DPI necessario all’espletamento del servizio richiesto.

    3. Rischi nell’impiego di macchine elettriche

    Nel comparto delle pulizie le macchine in uso vanno dalle più semplici, di tipo manuale, alle più complesse e multiuso (elettriche, a batteria, con motore), e possono essere di varie dimensioni, da quelle piccole portatili a quelle più grandi che prevedono anche l’operatore a bordo.

    Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinchè

    - i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, e utilizzati con relativa manutenzione in modo da eliminare tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

    a) Contatti elettrici diretti;

    b) Contatti elettrici indiretti;

    c) Innesco e propagazione di incendi dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

    d) Innesco di esplosioni;

    e) Fulminazione diretta ed indiretta;

    f) Sovratensioni;

    A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi tenendo in considerazione:

    a) Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro,

    b) I rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

    c) Tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

    A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative

    - Per eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,

    - Per individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali,

    - Per predisporre le procedure di uso e manutenzione.

    Requisiti di sicurezza

    Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

    Si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica

    contenute nell'allegato IX.

    Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto :

    - Delle disposizioni legislative vigenti,

    - Dei manuali d'uso e manutenzione

    - Delle norme contenute nell'allegato IX.

               

    Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso.

    Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti

    a bassa tensione.

    I dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati  in maniera appropriata.

    Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno.

    Verifiche

    Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le norme di buona tecnica per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

    L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

    Le più comuni macchine elettriche sono:

    - Gli aspirapolvere o batti tappeto;

    - Le macchine lavasciuga;

    - La macchina spandicera;

    - Le macchine aspira liquidi.

                Le misure di prevenzione dei suddetti rischi.

    Tutte le macchine elettriche utilizzate devono essere controllate periodicamente dal DDL, dal Dirigente o dal Preposto oppure da personale formato con l’incarico di assistenza tecnica preventiva.

    - Il controllo dovrà riguardare tutte le parti elettriche esposte (fili, interruttori, spine, messa a terra, coperture, etc. ) a seconda del tipo di macchina.

    - Leggere attentamente le etichette sulla macchina.

    - La macchina deve essere utilizzata da personale autorizzato e formato all'uso.

    - Durante il funzionamento della macchina bisogna fare attenzione alle altre persone presenti.

    - Limitare l'uso delle prolunghe elettriche.

    - Non usare una presa dove già é collegato altro utilizzatore.

    - Evitare l'uso di riduttori, spine multiple o prese multiple.

    - Non mescolare mai detergenti di tipo diverso per evitare la produzione di gas nocivi.

    - Non appoggiare mai contenitori di liquidi sulla macchina.

    - La macchina deve eseguire le operazioni di lavaggio ed asciugatura contemporaneamente.

    - In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali.

    - Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica della macchina.

    - Non togliere le protezioni che richiedano l'uso di utensili per essere rimosse.

    - Non lavare la macchina con getti d'acqua diretti o in pressione, o con sostanze corrosive.

    - Prima di utilizzare la macchina, verificare che tutti gli sportelli e le coperture siano posizionati come indicato di solito nel manuale di uso e manutenzione.

    - Prima di rimuovere il serbatoio di recupero occorre accertarsi sempre che sia vuoto.

    - Provvedere allo smaltimento dei materiali di consumo attenendosi scrupolosamente alle norme di legge vigenti.

    - Quando la macchina dovrà essere messa a riposo, provvedere allo smaltimento appropriato dei materiali in essa contenuti, specialmente oli, batterie e componenti elettronici.

    Per le macchine a batteria, inoltre, si dovranno seguire i seguenti accorgimenti per la manutenzione ordinaria:

    - Prima di mettere la macchina sotto carica svitare i tappi della batteria, quando la stessa è fredda;

    - Il livello del liquido va ripristinato solo dopo che le batterie sono state sotto carica;

    - I locali dove le macchine vengono messe sotto carica devono essere ben aerati.

    Quando per lavare i pavimenti si usano macchinari elettrici a spazzole rotanti, ci si deve attenere scrupolosamente alleistruzioni dei manuali d’uso e alle indicazioni ricevute

    all’atto della presentazione della macchina al lavoratore.

    E’ inteso che per nessuna ragione vanno rimossi o alterati i dispositivi di sicurezza e le protezioni installate.

    Premesso che le macchine in dotazione devono essere sottoposte a manutenzione programmata, eseguita da personale specializzato, prima di qualsiasi eventuale

    intervento, compatibile, si intende, con le competenze e le mansioni dell’operatore, bisogna sempre scollegarela corrente.

    In nessun caso, poi, si deve intervenire su organi in movimento.

    Inoltre, per evitare rischi di folgorazione ci si deve sempre accertare che le prese di corrente, le spine e i fili elettrici siano in buono stato e che le eventuali prolunghe abbiano connessioni che garantiscano il perfetto isolamento e la tenuta del cavo dell’apparecchio in caso di strappo involontario.

    Le spine vanno inserite e disinserite sempre con le mani asciutte e apparecchiatura spenta.

    Per il disinserimento non si deve agire sul cavo, tirando, ma sulla spina.

    4. Movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi

    Per movimentazione manuale dei carichi si intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico messe in atto quando non sia possibile ricorrere ad attrezzature meccaniche alternative.che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.

    La colonna vertebrale e i dischi intervertebrali sono sempre sottoposti a notevoli pressioni.

    La pressione discale varia in funzione delle posizioni e dei movimenti della colonna.

    Sono soggetti particolarmente a questi tipi di rischio i lavoratori dei servizi di pulizia addetti ai lavori di facchinaggio e allo spostamento di oggetti pesanti (sacchi dei rifiuti oltre un certo peso, mobili, ecc.)

    Per una corretta soluzione del problema vanno ricordate queste regole:

    - È molto pericoloso sollevare un peso da terra piegando il busto a gambe estese.

    Bisogna invece:

    - abbassarsi flettendo le ginocchia;

    - sollevare il peso mantenendolo quanto più vicino possibile al corpo;

    - raddrizzarsi con l’uso esclusivo delle gambe.

    - Bisogna evitare pericolose rotazioni del busto.

    - Quando si trasportano pesi ai lati del corpo (borse, ecc.), questi vanno distribuiti in modo equilibrato su entrambi i lati.

    La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio per il tratto dorso-lombare nei casi seguenti:

    a)  Caratteristiche del carico.

    - Il carico è troppo pesante (> 25 Kg);

    - È ingombrante o difficile da afferrare;

    - È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

    - È collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

    - Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

    b) Sforzo fisico richiesto .

    Lo sforzo fisico può presentare un rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi:

    - È eccessivo;

    - Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

    - Può comportare un movimento brusco del carico;

    - È compiuto con il corpo in posizione instabile.

    c) Caratteristiche dell'ambiente di lavoro .

    Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto dorso-lombare nei seguenti casi:

    - Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;

    - Il pavimento presenta rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;

    - Il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

    - Il pavimento presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

    - Il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;

    - La temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

    d) Esigenze connesse all'attività .

    L'attività può comportare un rischio per il tratto dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

    - Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

    - Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

    - Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

    - Un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

    e) Lesioni invalidanti provocati da una errata movimentazione dei carichi

    La movimentazione manuale di carichi può essere causa di una gran quantità di lesioni invalidanti.

    - Schiacciamento degli arti , mani e piedi;

    - Lesioni dorso-lombari;

    - Danni cardiaci, vascolari e arteriosi.

                            5. La Sorveglianza sanitaria

    Le imprese di pulizia svolgono la loro attività lavorativa nelle sedi più disparate e gli addetti vengono a contatto con rischi per la salute di diversa natura e non legati specificamente alla loro mansione ma dovuti alle situazioni ambientali ed igieniche delle aziende dove svolgono il loro lavoro.

    Questa categoria di lavoratori oltre ad essere esposta ai rischi propri del lavoro specifico come ad esempio la polvere, le sostanze detergenti, ecc., deve guardarsi anche

    da una serie di rischi non legati alla propria attività”.

    In questi casi l’elaborazione e lo svolgimento di un

    programma sanitario di controllo previsto dal D.Lgs.

    81/08 diviene per il Medico Competente un serio problema soprattutto relativamente al tipo di indagini strumentali ed esami a cui sottoporre il lavoratore.

    Nelle imprese di pulizia i rischi per i lavoratori vengono anche rilevati dalla lettura dei singoli documenti che le imprese presso le quali vengono svolte le pulizie hanno elaborato ed utilizzano per i loro lavoratori.

    A questi rischi vanno poi sommati quelli propri della attività di pulizia al fine di ottenere un quadro il più possibile esatto delle condizioni di lavoro che consenta di formulare un programma di controlli sanitari in grado di salvaguardare la salute dell’operatore.

    Purtroppo non tutte le imprese hanno proceduto ad elaborate il documento sul rischio e spesso i dati in esso contenuti non rispecchiano fedelmente la realtà lavorativa tanto da divenire difficilmente utilizzabili da parte del Medico Competente.

    Al medico é attribuito principalmente - nei confronti dì ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria - il compito di disporre

    l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne.

    La sorveglianza sanitaria, nel comparto delle imprese di pulizia, riguarda essenzialmente due aspetti:

    1. Un controllo medico generale e, in particolare, quello dell’apparato respiratorio;

    2. La presenza di disturbi muscolo-scheletrici legati alla movimentazione dei carichi.

    Per quanto riguarda gli agenti chimici, vengono introdotti aspetti nuovi riguardo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a tali agenti, che vengono ad aumentare le responsabilità del medico competente.

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