RESPONSABILE E TITOLARE PRIVACY | |
Descrizione: Il Corso Responsabile e Titolare Privacy si rivolge all’utente che vuole formarsi per comprendere il nuovo Regolamento privacy UE 2016/679 (GDPR). Il corso consente di apprendere tutte le nozioni del corso privacy generale e di approfondire compiti e responsabilità del Titolare del Trattamento, del Responsabile del Trattamento e del Responsabile della protezione dati. |
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Programma:
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Normativa: | GDPR (UE) 2016/679, il nuovo regolamento europeo per la privacy |
Attestato per Titolare e Responsabile del trattamento dati, Regolamento privacy 2018
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Il responsabile del trattamento:
è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del
titolare del trattamento;
Il titolare nomina con contratto o atto giuridicamente
valido, il responsabile del trattamento, insieme al
quale pone in atto le misure tecniche ed organizzative
congrue per garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio.
Il responsabile deve garantire una conoscenza specialistica
della materia, e l'attuazione delle misure tecniche e
organizzative in grado di soddisfare i requisiti stabiliti
dal regolamento europeo, oltre una particolare affidabilità,
un requisito fondato su aspetti etici e deontologici (ad esempio,
l'assenza di condanne penali).
Si tratta di un soggetto, distinto dal titolare, che deve
essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare
il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti
dell'interessato.
Il responsabile del trattamento dovrà avere innanzitutto
una competenza qualificata (ad esempio, frequentazione
di corsi di aggiornamento dovendo garantire una conoscenza
specialistica della materia, e l'attuazione delle misure
tecniche e organizzative in grado di soddisfare i requisiti
stabiliti dal regolamento europeo.
Ovviamente dovrà disporre delle risorse tecniche adeguate
per l'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto
di designazione e dalle norme in materia.
Se è soggetto interno le risorse saranno a carico del titolare.
Il titolare del trattamento potrebbe, quindi, essere chiamato
a rispondere per culpa in eligendo, nel caso in cui la sua
scelta del responsabile ricada su un soggetto non idoneo.
Responsabile deve essere interno od esterno ?
Il ruolo del responsabile del trattamento di cui al
regolamento europeo è chiaramente riservato ad
un soggetto esterno all'azienda, con riferimento ai
fornitori di servizi.
Infatti, vi è uno specifico obbligo di predisporre un
contratto per la designazione delle responsabilità
a carico del responsabile.
A livello europeo, inoltre, si è da sempre affermata
l'idea che il responsabile del trattamento non possa
essere un soggetto alle dipendenze del titolare.
Sia l'ICO britannico che il CNIL francese, infatti,
richiamano espressamente il parere (1/2010) del
Gruppo articolo 29 per evidenziare come il responsabile
sia solo un soggetto esterno all'azienda. (Il Gruppo,
art. 29,è un gruppo di lavoro è stato istituito in virtù
dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
È l’organo consultivo indipendente
dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita
privata. I suoi compiti sono fissati all’articolo 30 della
direttiva 95/46/CE e all’articolo 15 della direttiva
2002/58/CE).
In particolare il Gruppo articolo 29 ricorda che il
titolare del trattamento può decidere di trattare i
dati all'interno della propria azienda oppure delegare
in tutto o in parte le attività di trattamento dati ad
un soggetto esterno.
Quindi per agire come responsabile del trattamento
occorre essere una persona giuridica distinta dal titolare
e elaborare dati per conto di questi.
Quindi, il responsabile del trattamento deve essere
esterno all'azienda.
Il responsabile del trattamento tratta i dati attenendosi
alle istruzioni del titolare, e assume responsabilità proprie
e ne risponde alle autorità di controllo e alla magistratura.
Il titolare del trattamento, ovviamente, può distribuire
incarichi interni (es. responsabile dell'area legale, dell'area
marketing, ecc...), ma la responsabilità rimane sua.
Nel caso di gruppi di imprese, un’impresa può agire in
qualità di responsabile del trattamento per un’altra
impresa.
Situazione in Italia
L'esperienza italiana ha sempre ammesso il responsabile
del trattamento interno.
In tal senso, con la legge n. 167 /2017, (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea), il legislatore italiano ha
modificato l'articolo 29 del Codice Privacy, mantenendo
la possibilità di distinguere tra soggetto interno ed esterno.
La nomina del responsabile è, quindi, discrezionale, ma
se il titolare si avvale di soggetti esterni deve nominarli
responsabili del trattamento.