CORSO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO MODULO 1 e 2 | |
Descrizione: Il corso formativo per il datore di lavoro che intenda assumere in proprio l’incarico di RSPP della propria azienda da noi proposto in modalità e-learning secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, comprende il modulo 1 (normativo) e il modulo 2 (gestionale), per una durata pari alla metà del monte ore totale previsto per la specifica classe di rischio: Classe di rischio basso: 8 ore |
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Programma:
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Normativa: | D. Lgs. 81/08 |
Attestato RSPP Datore di Lavoro modulo 1 e 2
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Obblighi del datore di lavoro
Una particolare ed opportuna attenzione per la distinzione
dei ruoli dei vari protagonisti del sistema si coglie nelle
norme sugli obblighi diversamente dall’art. 4 del d.lgs.
n. 626 del 1994, che prevedeva tutti insieme gli obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, creando
non pochi problemi di interpretazione.
L’art. 18 prevede solo gli obblighi per il datore ed il
dirigente sia quelli delegabili al dirigente dal DDL
sia quelli propri della funzione del dirigente medesimo.
Nel successivo art. 19 figurano gli obblighi per i
preposti.
Tale distinzione, che deve comunque raccordarsi con
le definizioni di “dirigente” e di “preposto” ora contenute
nell’art. 2 del presente decreto, è stata salutata con
favore, contribuendo a semplificare l’individuazione
dei rispettivi compiti e delle connesse responsabilità.
Analizziamo quali sono questi obblighi:
1- Il datore di lavoro, che esercita l’attività, nel campo
di applicazione del presente decreto, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite (delega),
devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione delle
emergenze;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
nel presente decreto;
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art.
41, comunicare tempestivamente al medico competente
la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi
e per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento (DVR) di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche su supporto informatico come
previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire
al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r) (comunicazioni all’INAIL); il documento
è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma
3 (DVRI), anche su supporto informatico come previsto
dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e
per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL, nonché
per suo tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico,
a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo
di comunicazione degli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 (attribuzioni
del RLS);
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43(gestione delle emergenze).
Tali misure devono essere adeguate alla natura della
attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva,
e al numero delle persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica (SPP) di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro,
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica
della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL, nonché
per suo tramite, al sistema informativo nazionale per
la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8,
in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in
fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige
l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneità.
1bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2- Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione
e protezione ed al medico competente informazioni in
merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione
e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi
alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto
di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione.
In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all’amministrazione competente
o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19 (preposto), 20
(lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori),
24 (installatori) e 25 (Medico competente), ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la
mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un
difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.