Per una ditta edile con lavoratori dipendenti la documentazione da avere è la seguente:
- RSPP per datore di lavoro o incarico di un consulente esterno
- Addetto antincendio e primo soccorso
- RLS
- Formazione per i lavoratori ad alto rischio per gli operai e di basso per le eventuali amministrative
- Elaborazione del DVR
- Fonometria
- Vibrazioni
- POS
Inoltre è necessario verificare se vengono utilizzate anche attrezzature per le lavorazioni, sono quindi previsti dei corsi di formazione specifica come:
- PLE (piattaforme di lavoro mobili elevabili)
- Gru su autocarro
- Gru a torre
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
- Gru mobili
- Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile
- Trattori agricoli o forestali
- Escavatori,pale caricatrici, terne
- Pompe per calcestruzzo
- Carroponte
- Lavori in quota per chi supera l’altezza dei 12 mt.
Nel caso in cui fosse necessario lavorare su punteggi è obbligatorio avere il PIMUS o come formazione di un proprio addetto o nominare una ditta terza qualificata che possa fare il montaggio e possa certificarlo.
Per i cantieri con apertura superiore ai 2 anni è obbligatoria anche la verifica dell’impianto di messa a terra con cadenza biennale.
Il Datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i suoi lavoratori alla visita medica periodica con rilascio di idoneità lavorativa, il protocollo applicato per gli addetti edili è il seguente:
- Esami del Sangue;
- Audiometria;
- Spirometria;
- Elettrocardiogramma;
- Alcolemia
- Droga-test per tutti coloro che utilizzano mezzi con patente superiore alla B;
- Vaccinazione antitetanica se non già fatta;
- Visita e Rilascio dell’idoneità lavorativa;
- Audiovestibolare per operai che svolgono lavori superiori a 11 mt.
Nel caso ci fossero delle impiegate in ufficio con contratto full-time e quindi superano le 20 ore al VDT (videoterminale) è obbligatorio sottoporre a visita medica applicando il seguente protocollo:
- Esame del Visus;
- Visita del medico con rilascio di idoneità lavorativa.
Se la ditta edile inserisce dei subappaltatori per lavorazioni non di loro competenza vengono considerati a tutti gli effetti dei “dipendenti” e quindi devono anche loro svolgere il corso di formazione del lavoratore e le visite mediche.