Sentenza 41855/09: il socio di una snc risponde di un infortunio di un lavoratore


L’interrogativo posto da questa sentenza è: per l’applicazione del dlgs 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro chi deve considerarsi datore di lavoro nelle società a nome collettivo?

I giudici di merito hanno dato una risposta sulla stessa scia dell’orientamento ormai consolidato (cfr sentenza n 32193/09) in virtù del quale un datore di lavoro, socio di una snc, seppure non responsabile legale della società, è ritenuto comunque colpevole e quindi responsabile per lesioni colpose (ex art. 590 c.p.c.) nei confronti di un proprio dipendente, non messo in sicurezza, rimasto ferito in modo permanente ad una mano in seguito ad un incidente avvenuto sul luogo di lavoro (una nave nel caso di specie).

leggi sicurezza sul lavoroIl fatto riguarda un infortunio occorso ad un lavoratore che durante le operazioni di sollevamento di un rullo era rimasto con la mano schiacciata a causa della caduta dello stesso perché l’attrezzatura di imbrago, la c.d. braga tessile, non aveva retto il peso di circa 100 Kg del rullo stesso.
Nei motivi di ricorso il datore di lavoro asseriva che il fratello, socio nella stessa snc, fosse il “titolare dei doveri in ordine alla valutazione dei rischi” e che a lui quindi non potesse essere ascritto il ruolo di preposto, vista la mancanza di “ sovra ordinazione” tra l’imputato e la persona offesa.

I giudici cassazionisti, rigettando il ricorso perché inammissibile ed infondato, lo hanno motivato sostenendo che il datore di lavoro era: ”socio della snc al pari del fratello e dotato, come quest’ultimo, e come confermato dai testimoni escussi, di potere di direttiva nei confronti degli operai, come in particolare nel caso di specie, in cui era di fatto capo squadra rispetto all’infortunato che lavorava sulla base delle indicazioni da lui impartite”.

In definitiva con tale motivazione i giudici di merito hanno precisato che il socio di una snc, è assimilabile ad un datore di lavoro, e come tale ha l’obbligo di mettere in sicurezza gli operai che lavorano per conto della società.

Dagli atti del processo era stato evidenziato che la braga tessile utilizzata durante le operazioni di sollevamento del rullo non era conforme alle norme sulla sicurezza, non era resistente ed idonea rispetto al peso del carico da sollevare e per di più era stata casualmente trovata a bordo della nave ed utilizzata a prescindere da qualsiasi precedente controllo.
Pertanto se ne deduce che quando si tratti di società di persone e non risulti una delega espressa a persona con competenza specifica nel settore della sicurezza, l’obbligo di adottare misure idonee e sufficienti a garantire l’integrità fisica dei singoli lavoratori grava su ciascun socio.

 


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