SENTENZA 6694/2010: sicurezza sul lavoro in carcere


sicurezza lavoro carcereLa IV Sezione Penale della Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato con sentenza 6694 del 18 Febbraio 2010, che in caso di infortunio occorso ad un lavoratore, detenuto all’interno di una struttura carceraria, è responsabile il direttore del carcere nella veste di datore di lavoro.
Il caso di specie riguarda un incidente che ha visto coinvolto un detenuto mentre eseguiva lavori di ristrutturazione di un’ala della struttura carceraria.
Il soggetto lavoratore, infatti, aveva subito gravi lesioni personali, con perdita permanente di parte della capacità visiva all’occhio sinistro, a seguito di uno schizzo di calce viva mentre eseguiva lavori di imbiancatura di una parete.

In sede di giudizio di I° grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile penalmente di lesioni colpose il direttore della casa di reclusione, in quanto era venuto meno agli obblighi derivanti dall’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori ex art. 37 DLgs 106/09.
In pratica i giudici hanno ritenuto valida l’equazione per cui il direttore del carcere sta al detenuto come il datore di lavoro sta al lavoratore.
In sede di Appello, proposto dal direttore della casa di reclusione, i giudici hanno ribaltato la decisione pesa in I° grado di giudizio, assolvendolo perché il fatto non costituisce reato.
Si legge infatti nella motivazione della sentenza dei giudici del gravame che: ”gli obblighi nascenti da detta normativa devono essere, nel contesto carcerario, rapportate ed articolate secondo i limiti e le caratteristiche proprie di tale struttura, che presenta un’organizzazione del tutto diversa rispetto all’impresa vera e propria, cui sono tipicamente riferiti gli obblighi i materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.”

La parte civile ha proposto ricorso in Cassazione, articolandolo sulla constatazione dell’inammissibilità della sentenza di II° grado, in ragione e della non applicabilità delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in virtù delle particolarità proprie e dell’organizzazione  di un carcere e sul fatto che non si fosse provveduto ad un’adeguata formazione e informazione delle maestranze, condizioni necessarie per l’espletamento delle mansioni ascritte al lavoratore detenuto.
La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rinviando solo per le questioni civili alla corte di Appello competente per valore.

Nella motivazione della sentenza così si sono espressi i giudici cassazionisti: ”La Corte territoriale è pervenuta a conclusioni del tutto erronee e sostanzialmente contrastanti con la normativa richiamata, avendo sostenuto che gli obblighi nascenti da detta normativa dovrebbero commisurarsi e raffrontarsi con le condizioni e le caratteristiche di una struttura carceraria, del tutto particolari e diverse da quelle di una normale impresa, ovvero del soggetto al quale sono tipicamente riferibili gli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.”
Sostanzialmente la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato in virtù del quale risponde dell’infortunio subito dal lavoratore il datore di lavoro che omette di accertare che il proprio dipendente si avvalga degli strumenti di protezione idonei a salvaguardare la sua incolumità, anche rispetto ad un incidente che avvenga  all’interno di una struttura di reclusione.
Del resto il DLgs 81/08 e successive modificazioni ha ampliato la nozione di datore di lavoro e l’applicabilità del T.U. a tutti i settori d attività lavorative, sia pubbliche che private, e a tutte le tipologie di rischio.

A conferma dell’assunto, si legge nella sentenza che:  ”solo un’errata interpretazione della normativa di riferimento ha impedito al giudice del gravame di escludere l’esigibilità dal (direttore) del rispetto degli obblighi specifici ai quali era tenuto quale datore di lavoro dell’operaio infortunato. Obblighi che, come aveva correttamente osservato il primo giudice, gli imponevano, prima di avviare al lavoro un semplice apprendista, che non aveva nessuna pregressa esperienza lavorativa e nessuna competenza nel settore, di assicurargli una specifica formazione professionale e di fornirgli precise informazioni circa le regole minime di sicurezza da osservare, specie nella manipolazione di preparati pericolosi per la salute, di renderlo consapevole della necessità di utilizzare i dispositivi individuali di protezione, nel caso di specie gli occhiali”.

In definitiva le “particolari esigenze connesse al servizio espletato” richiamate dal DLgs 81/08 riguardano problemi di organizzazione interni della sicurezza, volte ad eliminare ed evitare possibili fughe, aggressioni,sabotaggi ad impianti ed apparecchiature di sicurezza, ovvero tutte le situazioni specifiche per la garanzia dell’ordine e della disciplina all’interno della struttura carceraria, posta la condizione di grave subalternità e soggezione derivante al detenuto dallo stato di carcerazione.

Pertanto le “particolari esigenze” non possono annullare le garanzie che la legge assicura a tutti i lavoratori; le tutele e garanzie che la normativa di sicurezza prevede debbono applicarsi non solo a coloro che operano nel settore privato, ma anche a coloro che lavorano nel settore della pubblica amministrazione, ricoprendo ruoli di responsabilità simili all’imprenditore privato, el caso di specie il direttore del carcere.

 


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