Sicurezza sul lavoro: le figure del datore e del lavoratore – Dlgs 106/09


sicurezza sul lavoroL’entrata in vigore del DLgs 81/08 ha introdotto una visione più ampia ed innovativa dei concetti di prevenzione e salute nei luoghi di lavoro.
Infatti la nuova disciplina giuridica, come testimoniato anche dalla recente giurisprudenza, ha segnato un allontanamento delle regole sulla salute e sicurezza sul lavoro dalla materia del diritto ad esso associato, ed ha quindi riconosciuto maggiore autonomia all’ambito applicativo della stessa.
In pratica l’applicabilità del T.U. ha subito una maggiore estensione in ragione della perdita di importanza del contratto standard di lavoro a tempo indeterminato e della centralità della figura del datore di lavoro quale titolare esclusivo del rapporto subordinato.
La tendenza all’accrescimento delle situazioni risolvibili in ottemperanza alla normativa prevenzionistica è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione che ha orientato in questo senso numerose decisioni.

Basti ricordare a titolo esemplificativo la sentenza n. 7730/2008, emessa ancor prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo al T.U., in cui si precisa che: “in tema di lesioni personali colpose, la configurabilità della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza, o comunque in  situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di lavoro”.

Sulla stessa scia interpretativa si collocano altre pronunce della Cassazione penale (cfr. 20559/05) a conferma del riconoscimento di tutela per chiunque si trovi in un luogo lavorativo, controllato da un imprenditore, a prescindere dal tipo di contratto lavorativo alla base dell’attività.
Alla luce di queste considerazioni la scelta ultima del legislatore in materia di salute e sicurezza lavorativa ha accolto una definizione dai margini più ampi per le due figure simbolo del rapporto lavorativo: datore di lavoro e lavoratore.

Riguardo al concetto di datore di lavoro, il T.U. in materia di salute e sicurezza e le successive modifiche hanno contribuito ad imporre una definizione sostanziale del concetto: è datore di lavoro non solo il titolare, dal punto di vista formale, del rapporto di lavoro con il lavoratore, ma anche colui che “secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” ( art. 2, co. 1, lettera b).
In pratica è datore di lavoro colui che ha il potere decisionale e di spesa, laddove nella normativa precedente (626/94) il concetto di lavoratore trovava il suo nucleo sostanziale nella responsabilità dell’impresa entità astratta, e non nella responsabilità oggettiva e concreta dell’organizzazione della stessa.

Così come la figura del datore di lavoro ha trovato un raggio di azione maggiore, anche la figura del lavoratore è applicabile ad un numero maggiore di figure lavorative.
Tutti i lavoratori sono sottoposti alla nuova normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: non solo la figura standard del lavoratore dipendente subordinato, ma anche i c.d. “equiparati”, gli atipici, i lavoratori autonomi, gli associati in partecipazione nonché le figure dei c.d. “fuori mercato”, intendendosi con tale ultima espressione i tirocinanti e i volontari.

In tal senso chiara è la definizione di lavoratore come riportata all’art. 2 DLgs 106/09, che per puro tuziorismo giuridico è bene ricordare:”Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per :a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2594, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.

Da tale definizione deriva che deve essere considerato lavoratore qualunque soggetto di fatto utilizzato da un datore di lavoro, a prescindere dall’ambito o dalla tipologia contrattuale.
Al pari della figura del datore di lavoro, anche la definizione di lavoratore va interpretata da un punto di vista contenutistico più che formale, della fattispecie concreta inserita in una determinata organizzazione lavorativa e non riferibile ad una tipologia contrattuale definita e standardizzata.

 


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