Sistema ComUnica al via: precisazioni Inps e Agenzia delle Entrate


L’Inps, con la circolare n° 41 del 26 Marzo 2010, ricorda che da Giovedì 1 Aprile è attivo il nuovo sistema ComUnica a registro delle imprese, così come disciplinato all’art. 9 del DLgs 7/2007.

sistema comunica registro impreseAl fine di consentire un approccio live e graduale per le imprese a questo nuovo modello di comunicazione, dopo circa due anni di sperimentazione, l’Inps nella circolare in oggetto ha precisato che si potranno ancora utilizzare i servizi on line dell’ente previdenziale nel caso di un’impresa già aperta che debba effettuare iscrizioni e o comunicazioni di esclusiva pertinenza dell’Inps e non del Registro delle Imprese, per il quale dovrà utilizzarsi “ComUnica”.

In pratica, i servizi on line dell’Inps saranno utilizzabili per:

  1. assunzioni di nuovi lavoratori dopo l’avvio di impresa;
  2. iscrizione di un lavoratore coadiuvante dopo l’avvio di impresa;
  3. sospensione e o cessazione dell’attività lavorativa.

Si ricorda che la “ComUnica” altro non è che un fascicolo elettronico contenente denunce, comunicazioni e dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari, nonché la sottoscrizione con firma digitale sia dell’itero fascicolo, la c.d. “pratica Registro Imprese”, sia dei singoli moduli.

Gli utenti abilitati a sottoscrivere gli adempimenti con firma digitale sono disciplinati all’art 1 co. 1 e 4 della Legge 12/79.
Rispetto a questi soggetti vige una vera e propria riserva di legge, in materia previdenziale; infatti l’art.1 co.1 L.12/79 prevede che: “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro…nonché… negli albi degli avvocati… dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gi adempienti di cui sopra.”

Ancora l’art.1 co.4 L.12/79 stabilisce che: “le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956 n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.”
Con la risoluzione 24/E del 29 Marzo 2010 l’Agenzia delle Entrate precisa che è necessario il pagamento di un’unica imposta di bollo per avviare le pratiche di una nuova attività, a prescindere dal numero di domande contenute nella stessa.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che anche le imprese artigiane sono soggette al pagamento di un’unica imposta di bollo, valevole sia per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello “ComUnica”, sia per l’iscrizione all’Albo degli artigiani.
Sostanzialmente quindi la comunicazioni unica è propedeutica all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.

 


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