SENTENZA 19741 2010: colpa specifica del datore che non sorveglia sulla sicurezza dei macchinari


“Il mancato controllo dello stato di efficienza di una macchina per la tutela della sicurezza del lavoratore è rimproverabile anche a titolo di colpa specifica e non esclude l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro cui sia stato originariamente mosso l’addebito a titolo di colpa generica, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza previsto dqll’art. 521 c.p.p..

legislazione sicurezza lavoroQuesta la massima a conclusione della sentenza n. 19741 del 25 Maggio 2010, con la quale la Corte di Cassazione Penale ha applicato un principio generale in materia di reati colposi alla materia della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza rientra tra i principi generali dell’ordinamento giuridico, in base al quale nessuno può essere giudicato su un fatto diverso da quello posto nell’ultima contestazione.

In sostanza la Corte di Cassazione ha ribadito la violazione di tale principio, sancito all’art. 521 c.p.p., solo quando la causa dell’evento è riscontrabile in una specifica ipotesi di colpa e la responsabilità sia riconosciuta in riferimento ad un’ipotesi diversa.
Se, invece, la contestazione della responsabilità riguarda in senso lato la condotta colposa (si parla in tal caso di c.d. “colpa generica”) la violazione non sussiste.
Infatti il giudice può ammettere ulteriori elementi a specificazione della colpa, oltre i fatti contestati, fatto salvo il diritto alla difesa, se emergenti dagli atti processuali.

Il caso di specie riguarda la condanna per omicidio colposo di un datore di lavoro, legale rappresentante di un’azienda, per la morte di un operaio, causata dalla caduta di una lastra di vetro di circa 400 Kg sganciatasi dalla pinza del macchinario cui era ancorata per un’operazione di spostamento.
In primo grado di giudizio, così come in sede di appello, i Giudici avevano condannato il datore di lavoro, contestandogli un profilo di “colpa generica”, sostanziatasi nel mancato controllo alle condizioni di sicurezza del macchinario (in particolare la mancata sostituzione delle ganasce usurate della pinza) e quindi genericamente dello stato di efficienza della macchina per la tutela della salute del lavoratore.

Richiamandosi a queste motivazioni, i Giudici Supremi hanno specificato che nel fatto contestato, mancato controllo di sicurezza alla macchina, ascrivibile a titolo di colpa generica, fosse ricompreso quello più specifico dell’omessa sostituzione delle ganasce usurate, colpa specifica quindi ravvisabile in un difetto “specifico” di manutenzione della macchina, in quanto questa condotta omissiva si risolveva nella mancanza di condizioni di sicurezza del macchinario, senza violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, cui all’art. 521 c.p.p..

 


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