È entrato in vigore lo scorso 19 marzo 2016 il D.Lgs 26/2016 che recepisce le modalità di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativo alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. (Gazzetta Ufficiale 53 del 04/03/2016).
La normativa nazionale in materia di attrezzature a pressione è regolamentata dal D.Lgs 93/2000 in attuazione della direttiva comunitaria 97/23/CE, che stabilisce le modalità e i criteri di immissione sul mercato, nonché delle verifiche periodiche da eseguire, relativi a questa tipologia di attrezzature.
Il Provvedimento del 15 febbraio 2016, numero 26/2015, introduce delle modifiche al precedente decreto del 2000, sia di tipo concettuale che contenutistico, apportate in conformità alla Direttiva Comunitaria 2014/68, che abroga la precedente 97/23/CE.
Le modifiche più sostanziali alle definizioni dell’articolo 1 del precedente decreto sono elencate qui di seguito:
- “immissione sul mercato“: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;
- “messa in servizio“: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;
- “fabbricante“: la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri.
Vengono inoltre introdotte, sempre in calce all’articolo 1, comma 2 lettera s, alcune nuove figure e definizioni, le cui principali sono di seguito elencate:
- “rappresentante autorizzato“, una persona fisica o giuridica che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome;
- “importatore“, persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione attrezzature a pressione originarie di un Paese terzo;
- “distributore“, persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione;
- “operatori economici” sono tutti i precedenti soggetti fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore.
A livello di documenti vengono, invece, introdotte le seguenti definizioni:
- “specifica tecnica“, documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione devono soddisfare;
- “norma armonizzata“, la norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1, lettera c, del REG 1025/2012/CE;
- “accreditamento“, procedimento quale definito all’articolo 2, punto 10, del REG 765/2008/CE condotto dall’organismo nazionale di accreditamento che effettua la valutazione della conformità (processo rivolto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza introdotti dal nuovo decreto relativi alle attrezzature a pressione.
Le attività di valutazione della conformità (tarature, prove, certificazioni e ispezioni) devono essere condotte dall’organismo di valutazione della conformità che può emettere provvedimenti di diversa natura ed entità quali il “richiamo” (qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori) o il “ritiro” (qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione).
I requisiti tecnici che le attrezzature devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato e per poter superare con esito positivo le verifiche periodiche previste dalla normativa sono definiti nell’allegato A del D.Lgs 26/2015. Definisce, tra gli altri, anche le responsabilità del fabbricante in materia di requisiti di sicurezza e di progettazione delle apparecchiature, che deve tenere conto in particolare dei seguenti fattori:
- pressione interna/esterna;
- temperatura ambiente e di esercizio;
- pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove;
- sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;
- forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.;
- corrosione ed erosione, fatica, ecc.;
- decomposizione dei fluidi instabili.
L’allegato B definisce i contenuti della dichiarazione di conformità da produrre e trasmettere alle autorità competenti affinché l’immissione sul mercato e la messa a disposizione vengano approvati e certificati mediante apposizione di marcatura CE.
Info: Decreto 15 febbraio 2016 n.26 GU 4 marzo 2016
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