La Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e Lodi ha sollecitato dei chiarimenti relativi alla corretta applicazione dei profili sanzionatori, come definiti nella legge 68/1999, a cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con il parere 2283 del 23 Marzo 2017, disponibile in forma integrale sul portale telematico dell’Ispettorato del Lavoro.
Sanzioni mancata assunzione disabili
La sopracitata legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede all’articolo 7, l’obbligo per le aziende pubbliche e private, di assumere un determinato numero di persone diversamente abili, in relazione alle dimensioni dell’azienda e avvalendosi del ricorso alle liste di avviamento a cui appartengono, distinti per profili lavorativi, i lavoratori della disabilità.
La stessa legge 68, al successivo articolo 9 definisce la scadenza di sessanta giorni per i datori di lavoro, come termine per adempiere alle assunzioni obbligatorie di cui sopra, trascorso il quale gli organi competenti provvederanno d’ufficio ad assegnare le risorse disponibili attingendo alle graduatorie per la qualifica richiesta, o per altra mansione specificamente concordata con il datore di lavoro, in considerazione delle qualifiche disponibili. L’articolo nove prevede in aggiunta che, al termine dei sessanta giorni, il datore di lavoro inadempiente sia tenuto al pagamento di una sanzione economica dell’importo di cinque volte la misure del contributo per l’esonero, per ogni disabile non occupato al di sotto della quota necessaria e per ogni giorno di inadempienza.
Per poter assolvere all’obbligo di tale assunzione entro la scadenza prevista, le aziende hanno diverse possibilità: richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni previste della legge n. 68 del 1999, nonché tutte le convenzioni previste dal D. Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”; trascorsi i termini di legge non è più concedibile nessuna deroga sul numero di lavoratori disabili minimi da inserire nel proprio organico, e si procederà di ufficio attingendo alle liste delle graduatorie ed applicando la sanzione maggiorata come sopra descritto.
L’unica dispensa all’applicazione della sanzione in forma integrale, risiede nella facoltà per i Datori di Lavoro, di ricorrere al meccanismo della “diffida ad adempiere”, come definita nell’13 del D. Lgs. n. 124/2004), che interrompe i termini relativi all’applicazione dei profili sanzionatori menzionati, e concede la possibilità di ricorrere al pagamento di una sanzione ridotta ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa (cinque volte il contributo di esonero), ed una proroga sui termini di assunzione.
Il soggetto diffidato ha, in questo modo, la possibilità di sanare le posizioni in violazione della norma sulle assunzioni dei lavoratori disabili, esclusivamente regolarizzando il contratto di lavoro con i lavoratori necessari al raggiungimento della quota minima. Il ricorso alle convenzioni sopra citate (oggetto del chiarimento richiesto) non è un meccanismo ritenuto ammissibile per estinguere il procedimento legale e quindi interrompere i termini di legge del pagamento integrale della sanzione.