Lavori usuranti, GU 3 ottobre 2017 Decreto 20 settembre 2017


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In seguito al quadro normativo in materia di pensione anticipate e lavori usuranti, è stato recentemente emesso il Decreto del 20 settembre 2017 Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti pubblicato in GU n. 231 del 03 ottobre 2017.

Il citato Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 identifica le caratteristiche dei lavori pesanti e faticosi ai fini di concedere il beneficio alla pensione anticipata agli operatori che sono stati adibiti a tali attività, con le modalità successivamente disciplinate dal decreto interministeriale del 20 settembre 2011, emesso rispetto alla delega conferita al governo dall’articolo 1 della legge 183/2010.

Quali lavori sono riconosciuti

L’articolo 1 del decreto 67/2011, sancisce che possono esercitare, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati le attività elencate nello stesso testo del primo articolo:

  1. Lavoratori impegnati continuativamente in mansioni particolarmente usuranti elencate nell’articolo 2 del decreto del 19 maggio 1999: lavori in galleria, cava o miniera, lavori nelle gallerie o in lavori in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, lavorazione del vetro cavo, lavori espletati in spazi ristretti e lavori di asportazione dell’amianto.
  2. Lavoratori che prestano attività su turni notturni.
  3. Lavoratori impegnati in attività caratterizzate da alta ripetitività all’interno di processi produttivi in serie.
  4. Conducenti di veicoli pubblici e privati con più di nove posti.

Modalità

Le modalità per l’accesso al beneficio sono state inizialmente disciplinate dal decreto delega del 20 settembre 2011, che definiva tra l’altro anche i diversi meccanismi di monitoraggio delle domande, le fasi di verifica ispettiva e l’iter burocratico necessario per la presentazione delle istanze di accesso.

Le misure previste dal decreto di cui sopra sono state quindi rivisitate dai commi 206 e 207 dell’articolo 1 della legge 232 del 2016, che hanno introdotto nuovi criteri di accesso e riprogrammato i termini temporali; infine, il quadro normativo si completa con la costituzione del nuovo Ispettorato del Lavoro al quale sono state attribuite le funzioni di vigilanza precedentemente in carico al Ministero del Lavoro.

Il nuovo Decreto del 20 di settembre identifica le modifiche da apportare al Decreto di delega del 2011, con particolare riferimento alle funzioni di vigilanza e alle scadenze per ogni anno di valenza del benefizio, entro cui poter inoltrare le istanze di accesso al beneficio di pensionamento anticipato

Viene sostituita la Tabella A allegata al decreto originale con il nuovo allegato in formato grafico nel quale sono elencate le documentazioni rivisitate e aggiornate da presentare in sede di richiesta per ognuna delle diverse tipologie di attività faticose, rivolte a certificare il possesso dei requisiti minimi dei lavoratori richiedenti.

 


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