È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017, il regolamento che disciplina le specifiche misure antincendio da adottare per gli edifici scolastici (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139). La pubblicazione del decreto risponde a quanto definito nell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e si applica in modo specifico alla categoria n. 67 delle attività elencate nell’allegato I del nuovo Codice di prevenzione incendi, DPR 151/2011.
Il decreto si organizza su quattro articoli e un allegato che, come esplicitamente introdotto nell’articolo 1, rappresenta parte integrante del provvedimento stesso. Si applica agli edifici scolastici con più di 100 occupanti, esclusi gli asili nido, già esistenti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento così come quelle di nuova realizzazione, con la precisazione che le misure definite nell’allegato tecnico sono applicabili in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 (“norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica). In proposito il Ministero dell’Interno ha tempo fino alla fine del 2019 per effettuare le verifiche rivolte a verificare la possibilità di applicare esclusivamente le regole previste dal nuovo decreto invece che quelle precedentemente applicabili.
L’allegato tecnico rappresenta il cuore del provvedimento e introduce l’insieme delle misure da adottare in considerazione della classificazione delle attività proposta al paragrafo 7.2; gli edifici scolastici con affollamento superiore a 100 occupanti vengono suddivisi in cinque classi in considerazione del numero massimo di persone potenzialmente presenti (da 100 a più di 1.200) ed in altrettante classi in considerazione della altezza della quota massima dei piani (da meno di 12 metri a più di 54). All’interno dei singoli edifici vengono poi identificate diverse aree, classificandole in termini di destinazione d’uso, di affollamento e di pericoli potenzialmente presenti ai fini della possibilità che si sviluppi in incendio (materiale combustibile e fonti di innesco).
La strategia antincendio tiene conto delle classificazioni di cui sopra e stabilisce che, valutata l’applicazione obbligatoria delle regole tecniche orizzontali già definite nel DM del 03 Agosto 2015, possono essere considerate in alternativa o ad integrazione, le regole verticali specifiche.
L’entrata in vigore del provvedimento viene fissata per il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 25 agosto 2017.