Quarto elenco valori indicativi esposizione professionale, direttiva 2017/164


La Commissione Europea per la valutazione dei rischi da esposizione professionale ha facoltà di rivedere periodicamente i limiti di esposizione delle sostanze chimiche, in relazione all’evoluzione degli scenari sanitari, alla disponibilità di nuovi dati scientifici ed al mutamento del panorama normativo.

Conformemente a quanto previsto dalla direttiva 98/24/CE Protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro è stato quindi definito un nuovo elenco (il quarto) che rivisita alcuni di questi valori per sostanze considerate pericolose ai sensi della normativa di riferimento REACH ( Reg. CE 1907/2006).

La revisione consiste di nove articoli e un allegato (Direttiva UE2017/164 del 31 gennaio 2017) in cui si regolamentano le modalità, i criteri e le tempistiche per l’introduzione dei nuovi limiti professionali, nella fattispecie per trentuno sostanze.

Si ricorda in tal proposito, che “valore limite di esposizione professionale” si intende, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato, che può essere a lungo o a breve termine, rispettivamente sulle otto ore o sui quindici minuti. (art 2 comma d).

Gli Stati membri, che dovranno recepire le disposizioni contenute nella direttiva entro il 21 agosto 2018, saranno tenuti a elaborare un adeguato impianto normativo e amministrativo, rivolto a sviluppare le relative misure di prevenzione e di protezione ed a introdurre un valore limite di esposizione nazionale, per ognuna delle sostanze, in conformità alla regolamentazione nazionale attualmente in vigore.

Sei degli agenti chimici inclusi nella revisione, già rientravano in precedenti regolamenti normativi internazionali ( 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2009/161/UE) che avevano ridefinito i limiti di esposizione professionale; si tratta del monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio, acido acetico, 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A, per queste sostanze i limiti di esposizione saranno in vigore fino al 21 agosto 2018.

In considerazione di difficoltà tecniche relative alla definizione dei valori limite nelle attività sotterranee o in gallerie per alcune delle sostanze (monossido di azoto e il biossido di azoto e monossido di carbonio), per le quali lo stesso comitato ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale,ed in considerazione anche delle difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità dei valori limite proposti, è stata concessa una deroga di tempo agli stati membri, per l’applicazione dei nuovi valori rispetto a tali sostanze.

Durante tale periodo di transizione, che salvi ulteriori proroghe terminerà il 21 agosto 2023, si potranno continuare ad applicare i valori limite definiti dalle normative di riferimento attualmente vigenti (direttiva 91/322/CEE e valori nazionali in vigore dal 01 febbraio 2017.

Info: quarto elenco valori esposizione professionale 

 


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