La redazione del documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs 81/08), è un obbligo che ricade in capo ai Datori di Lavoro di qualsivoglia tipologia di impresa, a prescindere dalla classificazione di rischio ATECO ovvero dal numero di dipendenti.
Le aziende con meno di 10 dipendenti, fino al 31 maggio 2013, potevano sopperire a tale obbligo attraverso una semplice autocertificazione che attestasse l’avvenuta valutazione dei rischi internamente. Dal 1 giugno 2013 l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, (anche laddove il lavoratore sia uno stagista, un formando o un borsista ecc.).
Le uniche categoria ad essere esentate dall’ obbligo sono i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.