La figura del Medico Competente della sorveglianza sanitaria


Il Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, definisce la figura del medico competente e le sue mansioni. Secondo l’articolo 2, il medico competente è il “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di chi all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.

La nomina del medico competente avviene per opera del datore di lavoro e può essere istituito in azienda o, per le aziende di piccole dimensioni, scelto a livello territoriale. È quindi la persona incaricata a svolgere le visite mediche in azienda, a emettere i certificati medici e ad intervenire in caso di infortunio. Gli obblighi vengono stabiliti dall’articolo 45. In particolare:

  • il medico competente lavora a stretto contatto con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per effettuare la valutazione dei rischi e organizzare quindi la sorveglianza sanitaria;
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, ossia dispone una lista di protocolli sanitari definiti per essere utilizzati in casi specifici;
  • prende sotto la sua custodia la cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore che è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • fornisce ai lavoratori l’informazione relativa alla sorveglianza sanitaria e quindi ai rischi a cui vanno incontro svolgendo la loro attività lavorativa;
  • verifica periodicamente gli ambienti di lavoro.
  • partecipa alla riunione periodica organizzata dal datore di lavoro per parlare di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e presentare il documento di valutazione dei rischi.

Il medico competente deve essere specializzato in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori ed è iscritto all’elenco dei medici competenti istituiti presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La sorveglianza sanitaria riguarda:

  • la visita medica preventiva, per verificare l’idoneità del lavoratore alla mansione a cui è stato designato;
  • la visita medica periodica per verificare le condizioni di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità sulla mansione svolta;
  • la visita medica richiesta dal lavoratore, nel caso in cui il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali;
  • la visita medica al momento dell’assunzione, quando si viene assegnati ad un’altra mansione o alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’idoneità espressa dal medico competente può essere totale, parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. In caso di inidoneità espressa dal medico, il datore di lavoro è tenuto ad affidare al lavoratore una mansione meno rischiosa per la sua salute.

 


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