Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato in data 23 giugno 2015 l’interpello n. 1/2015 che la Commissione per gli Interpelli ha chiarito su richiesta della Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della sicurezza.
Il quesito posto alla Commissione riguarda la corretta gestione della segnaletica stradale da usare nelle attività lavorative su tratti stradali con presenza di circolazione di mezzi e veicoli, così come viene espressa nel decreto interministeriale del 4 marzo 2013 all’articolo 2.
La Federcoordinatori chiede alla Commissione per gli interpelli di esprimere in modo chiaro quali sono:
- i compiti a carico del coordinatore per la sicurezza in questi contesti lavorativi;
- i criteri di utilizzo della segnaletica;
- i corretti riferimenti legislativi per i compiti del Coordinatore per la sicurezza. Quindi, si chiese se è lecito far riferimento all’articolo 100 del Dlgs 81/08 oppure all’articolo 90 dello stesso decreto.
La commissione ha risposto attraverso la pubblicazione dell’Interpello n. 1/2015, dove specifica che:
- la normativa vuole offrire delle regole generali in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare quando si tratta di segnaletica temporanea l’obiettivo è quello di dare indicazioni utili agli utenti per mettere in pratica un comportamento adeguato in una situazione di viabilità straordinaria.
- Il coordinatore di progettazione ha il dovere di stilare il piano di sicurezza e coordinamento in base a quanto stabilito dall’art. 100, comma 1 e nell’Allegato XV.
- L’Allegato XV fornisce le indicazioni per rispondere ai quesiti posti dalla Federcoordinatori, dal momento che al punto 2.2.1. lettera B indica chiaramente che il coordinatore per la sicurezza ha il compito di redigere il piano di sicurezza e che tale piano deve contenere l’analisi della possibile presenza di rischi in cantiere, compresi i rischi legati alle attività in strada e autostrada, per garantire la sicurezza del lavoratori che operano in zone con traffico veicolare.
- il riferimento all’articolo 100 del Dlgs 81/08 risulta corretto anche se non viene espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.
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