Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per rispondere a un quesito avanzato da Federcoordinatori, la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza. L’istanza di interpello, 9/2015, fa riferimento al decreto interministeriale 6 marzo 2013 riguardante i criteri che qualificano il formatore per la sicurezza.
La richiesta è la seguente: “con il termine alternativamente si intende che nell’arco di tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegno per almeno 24 ore“.
Il decreto 6 marzo 2013 definisce i criteri che qualificano il formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia chi tieni i corsi di formazione rivolti ai datori di lavoro che vogliono svolgere il ruolo di RSPP, ossia di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il decreto stabilisce per il formatore l’obbligo di aggiornamento professionale ogni tre anni, articolandolo in due modalità:
- frequenza di seminari, convegni e corsi di aggiornamento per una durata complessiva pari a 24 ore
- 24 ore di attività di docenza nell’area di competenza.
Il termine alternativamente si riferisce alla possibilità di scegliere fra le due modalità e non all’obbligo di alternarle nei tre anni consecutivi (tre anni di docenza e poi tre anni di convegni).
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