Interpello n.2 del 2019. È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro un nuovo interpello sulla sicurezza che riguarda la circolare del Ministero del Lavoro del 25 gennaio 2011, recante le indicazioni operative relative alle modalità di gestione del rischio per gli operatori impegnati in attività sporadiche di esposizione alle fibre di amianto. Una risposta per chiarire il fatto che le attività ispettive del personale di un ente, impegnato in operazioni di sopralluogo finalizzate alla verifica di integrità dei manufatti in amianto, siano o meno da considerarsi una delle attività a basso rischio, definite attività Esedi “Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità”.
Interpello 2/2019
In merito è opportuno precisare il quadro normativo da cui discende il quesito. Il comma 2 dell’articolo 249 del D.Lgs 81/2008 dispone che per le attività a basso rischio di esposizione, fatta salva la valutazione specifica di rischio che attesti il rispetto dei valore limite di concentrazione delle fibre di amianto presenti nell’aria dell’ambiente di lavoro, non sia necessaria l’adozione delle misure previste negli articoli successivi, con esplicito riferimento alla notifica all’organo di vigilanza (art 250), alle misure di prevenzione e protezione specifiche (articolo 251, comma 1), alla sorveglianza Sanitaria per i lavoratori esposti (articolo 259 comma 1) e all’iscrizione nel registro degli esposti a sostanze cancerogene (articolo 260 comma 1).
Lo stesso articolo 249 inizia a delineare genericamente quali siano le attività considerabili a basso rischio, identificandole come quelle brevi e non continuative dove si manipola materiale non friabile che prevedano a titolo non esaustivo la rimozione e l’incapsulamento dei materiali deteriorati e non degradati e la “sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” (lettera d, comma 2 art. 249).
La citata circolare ministeriale del 2011 entra maggiormente nel dettaglio, delineando il perimetro di azione di quanto disposto dal Testo Unico per la Sicurezza, e inserendo anche dei limiti di durata delle attività affinché possano considerarsi a basso rischio di esposizione, cioè attività Esedi : “quelle attività che abbiano durata massima di 60 ore all’anno per non più di quattro ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono a un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto a un periodo di riferimento di otto ore.” Con l’allegato 1 alla lettera circolare vengono quindi elencate le attività considerabili a basso rischio di esposizione, richiamandole da quelle elencate nel comma 2 dell’articolo 249.
In particolare, la lettera d) dell’allegato, richiama il riferimento di quanto indicato dall’omonima lettera d) dell’articolo 249 comma 2 (“Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”) e specifica che sono da intendersi per tali attività quelle rivolte al “campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
Risposta
Sulla base di tale presupposto la Commissione esprime il proprio parere individuando le attività esposte, e richiamate dalla circolare del 25 gennaio 2011, come quelle già definite nell’articolo 246 del D.Lgs 81/2008, riconducendo comunque la necessità di adottare le più stringenti misure di prevenzione e protezione alla valutazione di rischio in capo al Datore di Lavoro.
Info: Ministero Lavoro interpello sicurezza lavoro n.2/2019