Il 22 marzo scorso è entrato in vigore l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015 relativo a “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183“. Inoltre, è stato introdotto ex novo un comma all’articolo 53 del DPR 1124/1965 che fa riferimento a qualunque medico che presti la prima assistenza.
La Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute è voluta intervenire per chiarire la modalità di trasmissione per via telematica del certificato medico in seguito a infortunio o malattia professionale. Il dubbio sorto è di carattere prettamente tecnico e pratico (ossia l’onere di disporre continuamente di apparati tecnologici che consentano l’invio del certificato).
Per chiarire, il riferimento a qualunque medico, afferma il Ministero, è da circoscrivere solo al medico che è chiamato a intervenire per apportare la prima assistenza in seguito a un infortunio o alla denuncia per malattia professionale, nell’ambito di un’organizzazione ben strutturata.
Il medico che, quindi, viene chiamato a intervenire non deve necessariamente avere sempre con sé gli strumenti che gli permettano di trasmettere in maniera telematica i certificati medici, ma può utilizzare quelli che ha disposizione nella struttura in cui opera, in un orario già prestabilito.
La trasmissione deve avvenire nel tempo massimo di 24 ore dal giorno successivo alla prima assistenza.
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