La figura del RLS: chi può formarlo?


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il soggetto che ha la responsabilità di nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all’interno dell’azienda. Ma chi può effettivamente formare il RLS? La normativa italiana prevede che la formazione del RLS sia affidata a soggetti qualificati, ovvero professionisti in possesso di specifiche competenze tecniche e legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione deve comprendere gli aspetti giuridici, tecnici e organizzativi della sicurezza sul lavoro, nonché le modalità per individuare i rischi presenti nell’ambiente lavorativo. In particolare, possono svolgere attività formative rivolte ai RLS: – i consulenti del lavoro iscritti all’Albo;
– i medici competenti;
– gli ingegneri o architetti iscritti all’Ordine;
– i tecnici della prevenzione nei servizi di prevenzione e protezione aziendale. È importante sottolineare che l’ente formatore deve essere accreditato presso l’autorità competente ed essere in grado di fornire un programma didattico completo ed aggiornato alle ultime normative vigenti. In sintesi, solo soggetti con una solida preparazione professionale possono assumersi la responsabilità della formazione del RLS. È fondamentale scegliere con attenzione l’ente formatore al fine di garantire un corretto adempimento degli obblighi legali in materia di sicurezza sul lavoro.

 


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