La figura del RLS e la formazione: chi può svolgere il ruolo di formatore?


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ove presente all’interno dell’azienda, ha il compito di individuare le figure che possono essere incaricate della formazione degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza). In assenza di tale figura, spetta al datore di lavoro identificare i soggetti idonei a svolgere questo ruolo. Innanzitutto è importante specificare che gli RLS devono ricevere una formazione adeguata prima di poter svolgere il loro ruolo. Tale formazione deve riguardare sia gli aspetti normativi che quelli tecnici-legati alla sicurezza sul lavoro. Il corso formativo deve avere una durata minima pari a 32 ore e prevedere anche delle attività pratiche. I soggetti idonei alla formazione degli RLS sono professionisti qualificati nel settore della salute e sicurezza sul lavoro. Ad esempio, i Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPAL), i Coordinatori per la Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione dei lavori edili (CSP-CSE) o gli esperti in materia di prevenzione incendi. Tuttavia, anche un datore di lavoro ben informato sulla normativa può essere abilitato ad effettuare la formazione degli RLS. In ogni caso, l’importante è garantire che chiunque si occupi della formazione rispetti i requisiti previsti dalla legge e sia in grado di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere il loro ruolo in modo efficace ed efficiente.

 


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