La valutazione dei rischi in azienda, con l’elaborazione del relativo documento, è uno dei due obblighi inderogabili del datore di lavoro. Obbligo primario e basilare, insieme a quello della designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il documento di valutazione dei rischi è quel fascicolo indicato nel comma 2 dell’articolo 28 del TU che deve essere redatto al termine della valutazione, deve disporre di data certa in merito alla sottoscrizione dello stesso datore di lavoro e a fini della prova anche della firma del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
Il Dvr va scrupolosamente conservato nell’unità produttiva alla quale si riferisce, anche in modalità informatica rispettando quanto previsto dall’articolo 53. Elenchiamo in sintesi cosa deve riportare:
- relazione della valutazione di tutti i rischi con i criteri utilizzati per la valutazione;
- misure di prevenzione e protezione e Dpi;
- programma per il miglioramento della sicurezza;
- procedure e ruoli in organigramma;
- nominativi Rspp, Rls e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
- mansioni per rischi specifici.
- “deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.
Va riformulato e deve seguire una nuova valutazione in caso di nuova impresa, e ciò entro 90 giorni. Va invece riformulato entro 30 giorni in caso di “i modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative e ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.
Tutto626 si occupa da anni di consulenza e assistenza alle aziende per quanto riguarda formazione e gestione della sicurezza sul lavoro.
Offre assistenza anche per la redazione del Dvr o per il Documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS). Per rispondere a uno degli obblighi inderogabili in capo al datore di lavoro.