Nuove disposizioni per i lavoratori distaccati all’estero


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Con la nuova Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (Direttiva 2018/957), vengono aggiornate al più recente panorama normativo e sociale le disposizioni relative alle forme di tutela dei lavoratori distaccati all’estero in un paese membro della Comunità Europea.

Dopo oltre vent’anni di vigore della precedente direttiva 96/71/CE, vengono quindi introdotte alcune significative modifiche che i paesi membri saranno tenuti a adottare entro il 30 luglio 2020 mediante l’emissione di provvedimenti di attuazione interni. Fino a tale data restano in vigore le precedenti disposizioni.

Distacco lavoratore

Le nuove disposizioni sono rivolte ad uniformare i criteri del distacco dei lavoratori, fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione di alcuni aspetti chiave, che, come elencato nell’articolo 3 riguardano:

  1. i periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  2. la durata minima dei congedi annuali retribuiti;
  3. la retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario con l’esclusione dei regimi pensionistici integrativi di categoria;
  4. le condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
  5. la sicurezza, la salute e l’igiene sul lavoro;
  6. i provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
  7. la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
  8. le condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
  9. l’indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

Le novità introdotte dalle nuove disposizioni mirano quindi ad allineare i trattamenti e le condizioni di lavoro dei dipendenti distaccati all’estero, evitando forme di discriminazione legate alla provenienza geografica, al genere e alla tipologia contrattuale.

In questa ottica dovranno essere garantite ai lavoratori distaccati le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori dello stato membro di cui sono ospiti.
Le disposizioni si applicano alle indennità retributive, ai rimborsi, alle condizioni economiche e alle forme di sostegno accessorie quali la fornitura di alloggi e ai versamenti contributivi a fini pensionistici e assicurativi.

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per allineare le condizioni di lavoro a fronte di una crescente tendenza a sviluppare forme di contratto di lavoro distaccato in altri paesi, ove il costo della vita potrebbe risultare differente da quello del paese di provenienza e, di conseguenza, le condizioni retributive del lavoratore distaccato potrebbero essere inadeguate al sostenimento economico. Inoltre, la direttiva del 28 giugno promuove nuove forme di vigilanza e contrasto ai fenomeni fraudolenti, spesso associati a contratti di distacco fittizi o parziali, rafforzando lo spirito di coordinamento tra i paesi membri mediante l’azione di vigilanza effettuata dalla “piattaforma” istituita dalla decisione (Ue) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente a quanto stabilito anche dalla direttiva 2008/104/CE, inerente i contratti di lavoro mediati da agenzie di lavoro interinale, le forme di tutela del lavoro distaccato si applicheranno anche a questa tipologia di lavoratori che dovranno essere equiparati, nei decreti attuativi interni, ai dipendenti effettivi dell’azienda utilizzatrice.

Info: direttiva 2018/957

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