Le sanzioni previste dall’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 per la mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro


L’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008, ha introdotto importanti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori. Tuttavia, l’inosservanza delle norme sulla sicurezza comporta il rischio di sanzioni penali e amministrative a carico dell’imprenditore o del datore di lavoro che non adotta le misure necessarie per prevenire gli incidenti sul lavoro. In particolare, il comma 1 dell’art. 37 prevede una serie di sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di €2.500 ad un massimo di €25.000, in base alla gravità della violazione delle norme sulla sicurezza. La mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza può essere punita con una multa fino a €5.000; la mancata nomina del responsabile della sicurezza è punibile con una multa fino a €10.000; la mancata redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi comporta una sanzione pecuniaria fino a €15.000. Inoltre, qualora si verifichi un incidente mortale o grave sul luogo di lavoro come conseguenza diretta della violazione delle norme sulla sicurezza, l’imprenditore potrebbe essere anche accusato penalmente e condannato ad una pena detentiva dai tre ai cinque anni. Pertanto, è importante che i datori di lavoro e gli imprenditori adottino tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti, al fine di evitare gravi conseguenze in termini di sanzioni penali ed economiche.

 


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