Novità sul DURC: rilascio in presenza della definizione agevolata


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Il procedimento di “definizione agevolata”, introdotto dall’art 6 del D.Lgs 193/2016, consente ai soggetti debitori inadempienti nei confronti dei versamenti contributivi, di estinguere il debito senza dover corrispondere le sanzioni previste, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute, anche dilazionato, in massimo quattro rate. Il soggetto debitore per potersi avvalere del meccanismo, manifesta la sua volontà presentando una dichiarazione all’agente di riscossione, mediante apposita modulistica, in cui indica anche il numero di rate con cui vuole corrispondere i versamenti.

In caso di presenza di tale dichiarazione, che attesti la volontà al pagamento, è emerso il tema della conformità del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per le aziende che si sono avvalse della procedura; su tale questione hanno fatto chiarezza due recenti circolari rispettivamente emesse da INAIL ed INPS (la nr 18 del 18 Aprile 2017 e la nr 80 del 02 maggio 2017), che illustrano i criteri di annullamento e di conformità del DURC, così come le modalità operative per la trasmissione e la consultazione delle informazioni on line.

Il procedimento di definizione agevolata, come sancito dall’Ispettorato del Lavoro con nota del 9 gennaio 2017, “si perfeziona, infatti, solo con il pagamento completo e nel rispetto delle scadenze previste, di tutti i contributi dovuti e pertanto fino al momento dell’assolvimento di tale obbligo l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali, non può considerarsi sanata”; non è quindi considerabile come coerente al versamento l’esclusiva presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Non è invece perseguibile, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art 54 della legge 50 del 24 aprile 2017, la posizione dei soggetti che hanno aderito al procedimento presentando la dichiarazione di adesione, e viene quindi per tali soggetti rilasciato il DURC.

Tuttavia il comma 2 dell’art L’art 54 stabilisce che in caso di mancato, tardivo o parziale pagamento dei contributi, per una delle rate o per il pagamento in una unica soluzione, tutti i DURC rilasciati conformemente al comma 1, vengano annullati dagli Enti preposti alla verifica, previa contestuale trasmissione da parte dell’agente di riscossione del regolare versamento delle rate accordate. L’elenco dei DURC annullati per effetto di tale disposizione, verrà pubblicato sul portale dell’INPS alla voce “DURC on Line”.

Relativamente ai termini per la scadenza entro cui poter presentare la dichiarazione di adesione, fissati in origine in novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del 2016, sono stati successivamente prorogati dalla legge 236 del 7 marzo 2017 al 21 aprile 2017. Di conseguenza slitta anche al 15 giugno 2017, il termine entro cui gli agenti di riscossione devono comunicare ai soggetti aderenti al provvedimento l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva, così come gli importi rateizzati con l’indicazione delle relative scadenze.
Per l’anno 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l’anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, conformemente ai criteri introdotti dallo stesso art 6 del D.Lgs 193/2016 che prevede l’obbligo del pagamento del settanta per cento delle somme complessivamente dovute nell’anno 2017 e il restante trenta per cento nell’anno 2018.

Nel caso si accerti che il soggetto debitore abbia rispettato il termine del 21 aprile 2017 presentando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, verrà quindi attestata la regolarità contributiva e rilasciato il DURC on Line. Per quanto riguarda il versamento dei debiti residui, la regolarità verrà attestata se al momento della scadenza dei termini sopra definiti, sia della rata unica che della dilazione, l’ente di riscossione comunica il regolare versamento.
Il mancato o tardivo versamento delle rate, successivamente anche all’attestazione di regolarità, concorreranno all’annullamento del DURC come sopra descritto,

Le procedure operative per consentire di rendere effettivi gli annullamenti dei DURC in caso di mancato o tardivo versamento delle rate, successivamente anche all’attestazione di regolarità di cui al comma 1, sono state automatizzate attraverso la procedura del DURC On Line. Nelle singole posizioni contributive sono in fase di pubblicazione le attestazioni per le aziende che hanno provveduto alla richiesta di presentazione definizione agevolata entro il termine di legge (sarà presente la voce: “l’azienda ha presentato istanza di definizione agevolata”). In tal modo la procedura automatica consentirà di aggiornare le posizioni debitorie in considerazione degli eventuali avvenuti successivi pagamenti e delle segnalazioni dell’agente di riscossione.

 


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